VALIDO IL REGISTRO SCOLASTICO CARTACEO

VALIDO IL REGISTRO SCOLASTICO CARTACEO

Quest’articolo è rivolto ad insegnanti e genitori affinché sappiano a cosa vanno incontro i loro bambini e ragazzi con l’utilizzo del registro elettronico scolastico.

Il 12 settembre le scuole hanno riaperto è già nascono i primi problemi.

Alcuni genitori mi hanno chiesto se il registro elettronico della scuola, all’interno del quale vengono caricati tutti i dati degli alunni, rispetta il codice privacy e se è obbligatorio.

L’argomento richiede quindi due approfondimenti

Il registro elettronico scolastico viene introdotto con D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, sotto l’allora governo tecnico con a capo il presidente del consiglio Mario Monti e il presidente della repubblica re Giorgio Napolitano (figlio di re Umberto II di Savoia).

Nel corso degli anni il suo uso si è diffuso nella maggior parte delle scuole italiane, come dimostrato anche dagli ultimi dati dell’Osservatorio Scuola Digitale 2019, il quale afferma che circa il 90% delle scuole adotta il registro elettronico, riscontrando diversi ostacoli, ad esempio:

  • scarse competenze informatiche del personale docente, che crea difficoltà nella compilazione dei registri e molti errori in fase di inserimento dei dati.
  • mancanza di fondi adeguati, che ha reso impossibile la dotazione informatica in tutte le scuole italiane e una adeguata formazione del corpo docente.
  • problematiche in merito alla privacy e al trattamento dei dati personali dei studenti.

Nonostante questo ultimo punto sia fondamentale per la tutela dei dati dei nostri figli, i dirigenti scolastici lo hanno imposto agli insegnanti.

Leggiamo cosa ha scritto il Garante Privacy al ministro dell’istruzione.

“Il registro elettronico costituisce, infatti, un prezioso strumento di comunicazione tra i docenti e le famiglie, tanto più nel momento attuale, caratterizzato dalla sostituzione dell’attività didattica “in presenza” con quella “a distanza”, che necessita, come tale, di una più stretta interazione tra insegnanti, studenti e loro genitori, alla quale il registro on-line è sicuramente funzionale. L’inclusione, nel registro, di un novero assai rilevante – in termini quantitativi e qualitativi – di dati personali, anche di minorenni, esige tuttavia l’adozione di tutte le cautele idonee a evitare o, quantomeno, minimizzare, i rischi di esfiltrazione, trattamento illecito, anche solo alterazione dei dati stessi.

A tal fine, sarebbe anzitutto necessario provvedere al perfezionamento della disciplina di settore, adottando segnatamente il “Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie”, che avrebbe dovuto essere predisposto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 135 del 2012, alla quale si deve l’introduzione di tali forme innovative di rendicontazione dell’attività didattica e di comunicazione tra scuole e famiglie.

In assenza di direttive specifiche, gli istituti scolastici hanno sinora provveduto ricorrendo a soluzioni tecnologiche, offerte da vari fornitori, non sempre caratterizzate da garanzie adeguate in termini di protezione dei dati personali e talora notevolmente vulnerabili.”

Ad oggi tale registro elettronico non pare abbia ricevuto parere positivo esplicitamente formulato dal garante della privacy.

Passiamo adesso al secondo punto, ma primario sotto l’aspetto dell’utilizzo del registro elettronico, e la domanda da porsi è: l’utilizzo di questo registro, è obbligatorio?

Immediatamente vi rispondo che non vi è un obbligo.

L’Unico obbligo di legge rimane il registro cartaceo che non è mai stato abrogato e che, invece, è stato rimosso con conseguenze che possono risultare molto pericolose.

Anche se il Decreto Legge n. 95 del 2012 ha previsto l’obbligo dell’utilizzo del registro elettronico a partire dall’ a.s. 2012/2013. Tuttavia, quest’obbligo non e mai stato del tutto attuato a causa del mancato piano di dematerializzazione, di cui si sono perse le tracce, previsto dal decreto stesso che doveva regolamentare la digitalizzazione delle procedure amministrative nelle scuole.

Sul punto, è intervenuta la Cassazione che, con sentenza n. 47241 del 21/11/2019 si è espressa in maniera contraria al previsto obbligo.
I giudici hanno ribadito che non essendo stato ancora attuato il piano di dematerializzazione previsto dal Decreto Legge n. 95 del 2012, si vanifica del tutto il contenuto normativo previsto dal Decreto rendendo non obbligatorio l’utilizzo del registro e delle pagelle elettroniche, con conseguente coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronica.

I giudici con sentenza hanno confermato l’R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 41, secondo il quale “Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni. In fin d’anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento”.

Infine, va ricordato, rilevano i giudici, che anche la giurisprudenza amministrativa qualifica i documenti in esame come atti fidefacenti (Consiglio di Stato sez. VI, 10/12/2015, n. 5613), secondo cui “I registri degli insegnanti sono atti pubblici aventi fede privilegiata, le cui risultanze possono essere poste in discussione soltanto a seguito di eventuale querela di falso; e va rimarcato che eventuali vizi o irregolarità nella tenuta dei registri degli insegnanti non possono riflettersi sulla legittimità del giudizio finale posto che il registro medesimo rappresenta una mera verbalizzazione dell’andamento e del rendimento dell’alunno nel corso dell’anno; mentre il giudizio si concretizza, poi, in modo conclusivo, nella decisione che il Consiglio di classe assume al termine di ciascun anno scolastico”.

Il registro elettronico ha trasformato gli insegnanti in inconsapevoli esportatori di dati di soggetti minori a soggetti terzi dall’etica dubbia. Si potrebbe pensare che allo stesso modo si stia nutrendo quell’intelligenza artificiale che a breve toglierà il lavoro proprio agli insegnanti, e tra qualche tempo, anche ai giovani. Tale intelligenza artificiale si sostituirà all’uomo in maniera subdola e dirompente allo stesso tempo, ci accorgeremo tardi che avremo perso ciò che ci caratterizzava come esseri umani, ovvero le emozioni, l’empatia per il prossimo, la compassione, caratteristiche fondamentali per crescere ed educare bambini e ragazzi a scuola, per formarli come persone, e per prepararli al mondo che li attende.

Francesco Paolo Cinquemani

*avvocato

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