Diritto alla salute: testamento biologico e disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Diritto alla salute: testamento biologico e disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Dopo aver inserito nel precedente articolo sul consenso informato (punto 5 di questo articolo), la delega preventiva/testamento biologico, in forma gratuita, con la finalità che tutti ne potessero usufruire per evitare problemi in ospedale quali: divieto di accesso in ospedale per ricoveri o accertamento in assenza di tamponi o mascherine, ovvero, quando vengono negate le dimissioni al paziente o ai familiari richiedenti.

In questo articolo spiego il valore della delega preventiva o scrittura privata che sulla base dell’esperienza acquisita negli anni, ho man mano modificato. Nella delega viene indicata la persona delegata o fiduciario che è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, al fine di permettere a tutti i cittadini di essere rappresentati da qualcuno nel caso in cui in ospedale, per svariati motivi si perda la capacità di intendere o volere, ad esempio anestesia prolungata, coma farmacologico, eccetera. Gli ospedali sono tenuti ad osservare tali richieste perché previsto dalle disposizioni di Legge.

  • Cos’è la delega preventiva o testamento biologico, biotestamento o (DAT):

Le DAT (indicate anche comunemente come testamento biologico o biotestamento) esprimono le volontà anticipate di ciascun individuo nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali che può decidere “ora per allora” (momento dell’eventuale ingresso in ospedale) le prestazioni sanitarie che si vogliono ricevere e quelle a cui si vuole rinunciare nel caso in cui non si potesse decidere autonomamente. Ciò avviene manifestando la propria volontà mediante la redazione di un atto all’uopo, chiamata comunemente delega preventiva ai sensi dell’art. 4 della legge n. 219/2017.

Le DAT hanno fatto ingresso nel nostro ordinamento con l’art. 4 della legge n. 219/2017, anche se da tempo conosciute dalla Convenzione di Oviedo ai sensi dell’art. 9: i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione e dai giuristi attraverso un’interpretazione estensiva, ad opera di una parte della giurisprudenza, dell’istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno. L’istituto delle DAT consiste, in altri termini, nell’espressione della volontà della persona fisica maggiorenne che enuncia, in un momento in cui è capace di intendere e di volere, i propri orientamenti in merito ai trattamenti sanitari, agli accertamenti diagnostici o alle scelte terapeutiche che intende o non intende accettare, volontà queste di cui il medico “è tenuto al rispetto” – secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 4 – nell’ipotesi in cui sopraggiunga una perdita della capacità di intendere e di volere e l’interessato non dovesse essere più in grado di esprimere le proprie determinazioni acconsentendo o non acconsentendo alle cure proposte.

L’art. 4 prima citato si occupa delle DAT prevedendo tre requisiti. Il primo è relativo alla capacità del disponente: egli deve essere un soggetto maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il secondo requisito riguarda il presupposto in presenza del quale il soggetto può esprimere le proprie disposizioni: “in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi”. Il terzo requisito riguarda il momento che precede le DAT: “dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte”. Il disponente può indicare una persona di sua fiducia, denominata “fiduciario” o delegato, maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo ad esse allegato. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

  • Come compilare una DAT:

È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o al consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli facsimili. È possibile stipulare la DAT su carta libera, ne è un esempio la delega preventiva.

Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

  • dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l’originale;
  • presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza del disponente (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito;
  • presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata / delega preventiva);
  • presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili);
  • nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

  • Nomina del fiduciario

La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente.

La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:

  • le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

  • Dove sono inserite e consultabili le DAT

Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.

Per le DAT raccolte a partire dal 1 febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle DAT (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale.

Le DAT raccolte prima del 1 febbraio 2020 verranno trasmesse, ai sensi dell’art. 11 del DM 10 dicembre 2019, da notai, Comuni e consolati alla Banca dati nazionale entro il 31 luglio 2020 comprensive della copia della DAT.

Una volta che la DAT si trova nella Banca dati nazionale, risulterà automaticamente a qualsiasi struttura sanitaria d’Italia, verificabile al momento della necessità della DAT stessa.

  • Diritto alla salute e consenso informato:

https://quotidianosociale.it/2024/05/13/avv-cinquemani-cose-e-perche-e-importante-il-consenso-informato/

  • Conclusioni:

Atteso quanto appena esposto, invito i lettori a stipulare la delega preventiva contenente le proprie esigenze o richieste e, a designare un fiduciario, fatto ciò, bisogna depositare la DAT presso l’ufficio di stato civile del Comune di residenza del richiedente.

In questo modo, nell’eventualità in cui foste costretti a recarvi in ospedale, questo non dovrà fare altro che accedere alla banca dati nazionale delle DAT e attenersi alle vostre disposizioni.

Normativa di riferimento:

Francesco Paolo Cinquemani

*avvocato

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