OSPEDALE: I MEDICI CONTINUANO A VIOLARE IL CODICE DEONTOLOGICO, ECCO COSA FARE.

OSPEDALE: I MEDICI CONTINUANO A VIOLARE IL CODICE DEONTOLOGICO, ECCO COSA FARE.

La avvenuta dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza rende nulli tutti i decreti e leggi emesse in emergenza.

Tuttavia, giornalmente ricevo chiamate di persone alle quali viene negato l’accesso in ospedale per diagnosi o visite in assenza del tampone PCR per Covid-19.

Vengono negati altresì gli interventi chirurgici anche ai pazienti già ospedalizzati, a meno che prima dell’intervento o della visita non si sottopongano al tampone.

Un medico per telefono mi disse che non sottoporsi al tampone è un attentato alla salute degli altri pazienti e lede il diritto altrui.

Gli ho fatto notare che tutto il comparto sanitario non ha obbligo di tampone o mascherina ma solo i pazienti, mentre medici e infermieri sono liberi di scorrazzare da una stanza all’altra e da un reparto all’altro senza alcuna precauzione.

Dopo avergli spiegato in modo semplice l’inefficacia del tampone e le violazioni che stava commettendo, continuava ugualmente a chiedermi di convincere la mia assistita a sottoporsi al tampone.

Nonostante ciò, quella mattina la signora è stata operata senza la necessità del tampone.

E’ bene sapere che se qualcuno vi obbliga a fare qualcosa contro la vostra volontà in cambio di qualcos’altro, si ravviserebbe il reato di minaccia (ad esempio: “se lei non si sottopone al tampone, noi non la operiamo”).

Questo è quanto molto spesso le persone si sono sentite rispondere dai medici al rifiuto del tampone.

Cosa succede se dovesse capitare a voi?

Bisogna tenere i nervi saldi e sapere che:

All’art. 612 codice penale è previsto che “ Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.“.

Inoltre il medico che si rifiuta di prestare le proprie cure mediche, commette omissione di atti d’ufficio: art. 328 codice penale “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta(1) un atto del suo ufficio(2) che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblicao di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni“.

Ricordate tachipirina e vigile attesa?

Se il medico non ha visitato i pazienti perché una circolare prevedeva la vigile attesa e nel frattempo il paziente è morto, non solo si configura l’omissione di atti d’ufficio ma il sanitario è anche personalmente responsabile della morte del paziente, perché se l’avesse visitato avrebbe potuto salvargli la vita.

Molti medici continuano a farsi scudo richiamando la circolare, le regole della struttura o le direttive dell’ospedale (che nessun ospedale tuttavia mi ha ad oggi fornito), che non trovano giustificazione legale, pertanto tali medici vanno segnalati al loro Ordine professionale, oltre che querelati personalmente.

Ricordo ai medici ed ai loro pazienti che si vedono rifiutate le cure che negare le prestazioni mediche è suscettibile di denuncia/querela personale, come anche di procedimenti disciplinari.

L’inosservanza o la violazione del Codice deontologico medico, anche se derivante da ignoranza, costituisce illecito disciplinare, che dovrà essere valutato secondo le procedure e nei termini previsti dall’ordinamento professionale.

La segnalazione deve essere trasmessa all’indirizzo PEC dell’Ordine dei Medici della provincia.

Gli Ordini fissano gli obblighi di correttezza cui i propri iscritti devono attenersi, la violazione genera illeciti disciplinari, con sanzioni che possono giungere fino alla radiazione dall’Albo.

Uno stralcio del Codice di Deontologia Medica:

Art. 3 Doveri del medico

Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di 

pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

La salute è intesa nell’accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.

Art. 5 Esercizio dell’attività professionale

Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona;

non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.

Basterebbe semplicemente applicare l’art. 3 e l’art. 5 per aprire un provvedimento disciplinare nei confronti di quasi ogni medico che è andato in tv, medico vaccinatore, medico di base e pediatra che non ha rilasciato un certificato di differimento perché qualcun altro più in alto di lui, dal sindacato o dallo stesso Ordine dei medici, gli ha ordinato che se un paziente avesse chiesto un certificato di esonero o differimento glielo avrebbe dovuto negare e, nel caso avesse insistito, ricusarlo.

Se davvero volete arrestare questa ingiustizia e violazione dei diritti, sappiate che il cambiamento inizia da ognuno di noi, non bisogna aspettare che le cose le facciano gli altri, denunciate e segnalate in prima persona affinché ciò che è accaduto a voi o ai vostri cari non accada agli altri, e non si ripeta in futuro.

Francesco Paolo Cinquemani

*avvocato

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