Sono nulle tutte le Circolari emesse dal Ministero della Salute su tamponi e mascherine

Sono nulle tutte le Circolari emesse dal Ministero della Salute su tamponi e mascherine

Di recente in qualità di consulente legale dell’associazione Comitato Fortitudo sono stato invitato ad un incontro di confronto con il vice capo di gabinetto ed uno dei tre punti discussi, verteva sulla questione tamponi e mascherine che, ancora oggi vengono richiesti come obbligatori dagli ospedali ed RSA per poter ricevere cure mediche ed usufruire dei servizi erogati da queste strutture.

Ho dovuto spiegare che, con il decreto legge del 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 22G00034) (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022), il Governo ha esplicitamente dichiarato cessato lo stato di emergenza, pertanto le circolari emesse dopo la cessazione dello stato di emergenza, possono ritenersi NULLE, per il solo fatto che non richiamano alcuna legge di riferimento, che imponga tamponi e mascherine e che rivesta i caratteri di emergenza.

Allora qual è la natura delle circolari?

Le circolari, quali atti amministrativi, possono dettare agli uffici periferici della pubblica amministrazione solo criteri di comportamento da seguire (interpretazioni) sulla corretta applicazione di norme di legge, ma non possono imporre ai cittadini soggetti terzi fuori dalla pubblica amministrazione nessun adempimento o inadempimento non previsto da una norma di legge.

La Corte Costituzionale anche con Sentenza n. 33/2019, ha a più riprese chiarito che le circolari dell’Amministrazione non vincolano né cittadini e aziende, né tanto meno i giudici, non costituendo fonte di diritto, e dovrebbero limitarsi a fornire indicazioni utili agli uffici preposti sul territorio per l’attuazione delle norme stesse.

L’obbligo deve essere imposto per Legge e ad oggi nessuna legge viene richiamata nelle circolari.

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 5137/2014, dispone che il testo contenuto nelle circolari o in risoluzioni, non vincola né i soggetti terzi né i giudici e, cosa più importante, non costituisce fonte del diritto.

Oggi ai cittadini che chiedono cure mediche o visite diagnostiche agli ospedali o RSA o per far visita ai parenti, viene imposto l’esecuzione del tampone e l’uso della mascherina sulla base della circolare dell‘1 luglio 2024, la quale riporta che, “le disposizioni di cui all’Ordinanza 27 dicembre 2023 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie” sono decadute”, si limita a dare delle raccomandazioni indicando come precauzione (il lavaggio delle mani, pulizia degli ambienti e corretta gestione dei rifiuti), lasciando liberi i dirigenti sanitari di valutare l’opportunità di disporre dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie tenendo conto della diffusione del virus. Anche quest’ultima circolare, come le altre, non rispetta i requisiti giuridici per essere valida, in quanto non c’è alcuna legge di riferimento.

Infine, qualora doveste affrontare una situazione analoga a quella descritta sopra, il dirigente sanitario e il personale tutto, è suscettibile di querela per reati quali, omissione di atti d’ufficio, violenza privata, violazione dei diritti del malato e dell’art. 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

Francesco Paolo Cinquemani

*avvocato

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