Obbligo Vaccinale Appeso a un Filo: L’AIFA ammette la Mancata Revisione Triennale della Legge Lorenzin Creando un Pericoloso Vuoto Giuridico

Obbligo Vaccinale Appeso a un Filo: L’AIFA ammette la Mancata Revisione Triennale della Legge Lorenzin Creando un Pericoloso Vuoto Giuridico

L’assenza delle relazioni triennali obbligatorie, previste dalla stessa normativa, ne mina la legittimità e l’applicabilità. Le risposte evasive di Ministero, AIFA e ISS a seguito di un accesso agli atti svelano un’inadempienza che compromette la certezza del diritto e solleva interrogativi sulla gestione della profilassi vaccinale, inclusa la recente estensione della vaccinazione antinfluenzale ai bambini più piccoli.

Un Obbligo Condizionato

La Legge n. 119 del 2017, nota come Legge Lorenzin, che ha introdotto dieci vaccinazioni obbligatorie per i minori da zero a sedici anni, poggia su un delicato equilibrio tra la tutela della salute pubblica e il rispetto dei diritti individuali. Per garantire questo equilibrio, il legislatore stesso ha inserito una “clausola di salvaguardia” fondamentale: un meccanismo di revisione periodica. Tuttavia, recenti sviluppi documentali dimostrano che questo pilastro normativo è stato sistematicamente disatteso, gettando un’ombra pesante sulla validità e applicabilità dell’intero impianto legislativo.

La Clausola di Revisione: Garanzia di Scientificità e Proporzionalità

L’articolo 1-ter della Legge 119/2017 è inequivocabile, esso stabilisce che, a partire da tre anni dopo l’entrata in vigore della legge e con successiva cadenza triennale, il Ministro della Salute ha il dovere di valutare la situazione epidemiologica, le coperture raggiunte e le reazioni avverse segnalate. Sulla base di questi dati, e dopo aver consultato i massimi organi tecnico-scientifici (Consiglio Superiore di Sanità, AIFA, Istituto Superiore di Sanità) e la Conferenza Stato-Regioni, il Ministro può decretare la cessazione dell’obbligo per una o più delle vaccinazioni previste.

Art. 1-ter: Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate […] e delle coperture vaccinali raggiunte […], il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale […] può disporre la cessazione dell’obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni […] .

Questa non è una mera formalità burocratica, ma il cuore pulsante della legge: un meccanismo progettato per assicurare che una misura così incisiva come l’obbligo vaccinale rimanga sempre proporzionata, necessaria e ancorata all’evidenza scientifica. La sua mancata attivazione svuota la legge della sua stessa ratio.

Le Risposte delle Istituzioni, mettono a nudo l’inadempienza

Grazie a una serie di istanze di accesso agli atti (FOIA) presentate tra gennaio e febbraio 2025 dal Comitato Fortitudo, è emerso un quadro sconcertante. Le richieste miravano a ottenere i dati epidemiologici e sulle reazioni avverse che avrebbero dovuto costituire la base per le relazioni triennali del 2020 e del 2023. Le risposte delle istituzioni coinvolte delineano un rimpallo di responsabilità che culmina in un’ammissione di fatto: la revisione non è stata fatta.

  1. Il Ministero della Salute: Con una nota del 5 febbraio 2025, ha dichiarato candidamente che “agli atti di questa Direzione generale non sono presenti i documenti e le informazioni riferibili all’istanza”, trasmettendo la richiesta all’AIFA.
  2. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): In data 26 febbraio 2025, ha eccepito l'”inammissibilità della richiesta in quanto AIFA non detiene i dati richiesti in quanto afferenti ad una attività che esula dalle proprie competenze”. Pur fornendo una relazione annuale del 2019 (prevista da un altro comma della legge), l’AIFA si è di fatto chiamata fuori dalla valutazione triennale.
  3. L’Istituto Superiore di Sanità (ISS): Ha chiarito di inviare al Ministero una propria relazione tecnico-scientifica, ma ha precisato che la responsabilità ultima di redigere e trasmettere la relazione triennale alle Camere spetta al Ministero della Salute, il quale, come visto, ha già dichiarato di non possederla.

La documentazione fondamentale per la revisione obbligatoria per legge non è stata prodotta né nel 2020 né nel 2023. L’obbligo di verifica, imposto dalla stessa legge che impone l’obbligo di vaccinazione, è stato ignorato.

Conseguenze Giuridiche:

Se una norma prevede un meccanismo di autoverifica e questo non viene attivato, la sua stessa forza precettiva viene meno. L’omissione della revisione triennale non è un vizio sanabile con il tempo; è un’inadempienza continuata che mina le fondamenta su cui poggia l’obbligatorietà. In un sistema basato sulla certezza del diritto, l’inosservanza di un adempimento così cruciale rende l’applicazione della legge potenzialmente illegittima, ricordando che la Legge 119/2017 è sottoposta a riserva di legge, un principio giuridico sancito dalla Costituzione italiana, secondo cui determinate materie possono essere disciplinate esclusivamente dalla legge formale, cioè da atti approvati dal Parlamento e non atti amministrativi o normativi di rango inferiore. In ambito sanitario, tale principio trova fondamento nell’art. 32 Costituzione, che introduce una riserva di legge assoluta per i trattamenti sanitari obbligatori, come le vaccinazioni.  Sebbene solo un tribunale possa dichiarare formalmente l’inapplicabilità della norma in un caso specifico, è evidente che qualsiasi sanzione o diniego di accesso ai servizi educativi basato su questa legge è ora esposto a fondati ricorsi legali. La mancata revisione costituisce un vulnus normativo che compromette gravemente la validità della legge nel tempo, trasformando un obbligo condizionato in un’imposizione assoluta e non verificata, in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità dei trattamenti sanitari obbligatori, più volte ribaditi dalla Corte Costituzionale.

Scelte Politiche in Assenza di Dati?

Questo vuoto di controllo sugli obblighi esistenti appare ancora più grave se si considera il contesto più ampio delle politiche vaccinali. Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2023-2025, ad esempio, ha continuato a spingere su nuove raccomandazioni, come l’estensione della profilassi antinfluenzale ai bambini sani nella fascia d’età 6 mesi – 6 anni.

Come evidenziato dal comunicato della Commissione Medico-Scientifica Indipendente (CMSi) del luglio 2023, tali decisioni vengono prese mentre persistono dubbi sui requisiti costituzionali di alcuni degli stessi vaccini pediatrici già obbligatori, che secondo la CMSi non soddisferebbero il criterio di “proteggere gli altri” richiesto dalla Consulta.

L’introduzione di nuove raccomandazioni, in un quadro in cui il sistema di controllo e revisione degli obblighi vigenti è palesemente inattivo, appare più come una scelta politica che come una decisione ponderata basata su dati scientifici solidi e su una valutazione aggiornata del rapporto rischi/benefici. Se lo Stato non adempie al suo dovere di verificare periodicamente la necessità delle imposizioni sanitarie già in essere, con quale autorevolezza può proporne di nuove?

La soluzione richiederebbe un ripristino della Legalità

La situazione attuale richiede un intervento immediato per sanare una ferita profonda al principio di legalità.

  1. Adempimento Immediato: Il Ministro della Salute deve senza ulteriore indugio produrre e trasmettere alle Camere le relazioni triennali mancanti, motivando il ritardo e basandole su dati epidemiologici attuali e trasparenti.
  2. Intervento Parlamentare: Il Parlamento, quale organo sovrano e destinatario finale della relazione, dovrebbe esigere il rispetto della legge, eventualmente avviando un’indagine per accertare le responsabilità di questa grave omissione.
  3. Tutela Giurisdizionale: I cittadini hanno il diritto di sollevare in sede giudiziaria l’eccezione di inapplicabilità della legge per mancato rispetto di una sua condizione essenziale.

In conclusione, la mancata revisione della Legge 119/2017 non è un cavillo legale, ma la disattivazione del meccanismo di garanzia che ne legittima l’esistenza. Si è creato un paradosso in cui una legge che impone un obbligo ai cittadini viene violata proprio dalle istituzioni che dovrebbero garantirne la corretta e proporzionata applicazione. Continuare a imporre doveri ignorando i propri, mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e trasforma la tutela della salute pubblica da un obiettivo condiviso a un atto d’imperio privo delle necessarie garanzie democratiche e scientifiche. È imperativo ripristinare la legalità, non solo per tutelare i diritti individuali, ma per preservare la credibilità stessa del nostro sistema sanitario e giuridico.

Francesco Paolo Cinquemani

*avvocato

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