Legge Lorenzin: quando il minore risulta effettivamente inadempiente all’obbligo vaccinale?

Legge Lorenzin: quando il minore risulta effettivamente inadempiente all’obbligo vaccinale?

In questo periodo molti Dirigenti Scolastici si sono arrogati poteri che nessuno gli ha concesso, ad esempio disconoscendo certificati di differimento e inviti formali alla richiesta di vaccinazione pediatrica e hanno iniziato a minacciare le famiglie che se entro 7 giorni non si fossero messi in regola con il calendario vaccinale, avrebbero impedito l’accesso a scuola al minore.

Nel dibattito sull’applicazione dell’obbligo vaccinale introdotto dal D.L. 73/2017 convertito dalla Legge 119/2017 è necessario precisare un principio giuridico spesso equivocato: la semplice mancata somministrazione della vaccinazione non coincide automaticamente con l’inadempienza. L’inadempienza è uno status giuridico che si realizza nell’ambito del percorso procedurale previsto dalla norma e soltanto al termine di detto percorso, secondo criteri formali e sostanziali.

Il percorso procedurale previsto dalla legge

La normativa stabilisce un iter garantista e graduato, finalizzato a promuovere l’adesione consapevole alle vaccinazioni obbligatorie per i minori:

  • Invito alla vaccinazione: la ASL convoca il genitore, indicando data e luogo e fornendo materiale informativo.
  • Colloquio informativo: se il genitore non aderisce, è convocato per un incontro chiarificatore, obbligatorio e non rinviabile.
  • Piano vaccinale personalizzato: al termine del colloquio la ASL consegna un piano con le dosi suggerite e i tempi di somministrazione.
  • Termine per adempiere: al genitore è riconcesso un termine per regolarizzare la posizione vaccinale del minore.

Durante tutte queste fasi il genitore conserva lo status di adempiente, anche nel caso in cui il minore non abbia ancora ricevuto le vaccinazioni. Il legislatore ha voluto tutelare il diritto all’informazione e alla scelta consapevole e ha escluso automatismi sanzionatori.

Il momento dell’inadempienza secondo la procedura amministrativa

L’inadempienza si configura quando il genitore, dopo aver ricevuto tutte le informazioni e i chiarimenti dalla ASL, rifiuta consapevolmente di vaccinare il figlio o omette di rispondere agli inviti e di presentarsi agli appuntamenti. In tale ipotesi la ASL:

  • interrompe il dialogo
  • invia l’invito perentorio assegna un termine di 30 giorni entro cui adempiere;
  • invia l’avviso di accertamento che può essere impugnato con ricorso entro 30 giorni con richiesta di sospensiva;
  • comunica il nominativo alla scuola per i bambini da 0 a 6 anni con le conseguenze di legge relative alla frequenza di nidi e scuole dell’infanzia;
  • avvia la procedura per l’irrogazione della sanzione amministrativa da €100 a €500.

Il percorso evidenzia che l’avviso di accertamento rappresenta un atto interlocutorio e non l’atto definitivo che cristallizza lo status di inadempienza.

Il ruolo del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico non può sospendere o escludere il minore dalla frequenza scolastica sulla base della sola comunicazione della ASL che il bambino non risulta in regola con il calendario vaccinale. Se i genitori sono ancora in fase di interlocuzione con la ASL, partecipano ai colloqui chiarificatori e non hanno ricevuto l’avviso di accertamento conclusivo, non vi è alcuna inadempienza da contestare. Una sospensione in tale fase sarebbe illegittima perché contraria al principio di proporzionalità e al diritto all’istruzione del minore; il dirigente ha il dovere di attendere l’esito formale dell’iter sanitario prima di adottare provvedimenti restrittivi.

Approfondimento formale sull’effetto dell’avviso di accertamento e sul diritto di difesa

L’avviso di accertamento emesso dalla ASL non determina automaticamente uno status giuridico definitivo di inadempienza, poiché esso apre il necessario contraddittorio e consente l’esercizio del diritto di difesa. I genitori sono legittimati a presentare memorie, a fornire documentazione probatoria e a proporre ricorso avverso l’avviso stesso nei confronti della ASL che lo ha emesso; tali rimedi hanno efficacia sospensiva e possono condurre all’annullamento o alla rettifica dell’atto amministrativo iniziale. Solo dopo l’esame delle difese dei genitori e l’istruttoria integrativa la ASL può adottare un provvedimento definitivo. Peraltro, la successiva emissione di una ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione da parte dell’autorità sanitaria costituisce l’atto amministrativo che, concludendo il procedimento di primo grado, rende l’inadempienza giuridicamente definitiva.

Condizioni che determinano l’inadempienza definitiva

Alla luce di quanto esposto, l’inadempienza all’obbligo vaccinale assume carattere definitivo e incontestabile esclusivamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  1. Mancato esercizio del diritto di difesa: i genitori non esercitano il diritto di difesa entro i termini previsti dalla legge dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento.
  2. Adozione dell’atto definitivo da parte della ASL: la ASL, a seguito delle memorie difensive e dell’eventuale audizione, rigetta le argomentazioni presentate e emette la formale ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione; è l’ordinanza ingiunzione, e non il precedente avviso, l’atto che chiude il procedimento di primo grado presso l’autorità sanitaria, cristallizza la violazione e rende l’inadempienza definitiva.

Conclusioni

La Legge 119/2017 delinea un processo amministrativo progressivo, improntato al dialogo e alla tutela del diritto di difesa. L’inadempienza non è uno stato presunto o immediato scaturente dalla sola mancata vaccinazione o dalla notifica di un avviso; si realizza soltanto dopo il compimento delle formalità procedurali e, in via definitiva, con il mancato esercizio dei rimedi di difesa o con l’adozione dell’ordinanza ingiunzione da parte della ASL. Le istituzioni scolastiche e sanitarie devono pertanto osservare scrupolosamente la sequenza procedurale e astenersi da decisioni anticipatorie che possano ledere i diritti dei cittadini.

Per ulteriori informazioni sulla corretta applicazione della legge Lorenzin e sul trattamento dei dati sanitari dei minori (GDPR) clicca sui seguenti link:

Francesco Paolo Cinquemani

*avvocato

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