Una Riflessione sull’Azione penale e di modifica del C.p.p. e della Competenza del Giudice di Pace per i Reati a Querela con Autore Noto

Una Riflessione sull’Azione penale e di modifica del C.p.p. e della Competenza del Giudice di Pace per i Reati a Querela con Autore Noto

L’attuale sistema processuale penale italiano, con la sua rigida centralizzazione dell’azione penale in capo alla Procura della Repubblica (P.M.) anche per i reati a procedibilità a querela di parte, si scontra con l’esigenza di celerità, efficienza e razionalizzazione delle risorse giudiziarie. L’enorme carico di procedimenti pendenti presso le Procure, spesso relativi a reati di lieve entità con autore noto, rallenta l’attività investigativa sui reati più gravi o con autore ignoto.

La presente proposta mira a decentrare l’azione penale per i reati di competenza del Giudice di Pace (o per una specifica categoria di essi) e a procedibilità a querela, laddove l’autore del fatto sia già noto alla persona offesa (P.O.), trasferendo la responsabilità dell’impulso processuale dalla Procura al difensore della P.O.

Modifiche Proposte al Codice di Procedura Penale (c.p.p.)

Si propone l’introduzione di un nuovo articolo o la modifica degli articoli 336 e 343 c.p.p. per prevedere una diversa destinazione della notizia di reato.

Nuovo regime di presentazione della Querela

La querela, laddove riguardi un reato perseguibile a querela di parte e di competenza del Giudice di Pace, dovrà essere presentata con modalità differenziate in base alla conoscenza dell’autore:

  • Autore Ignoto: La querela è presentata alla Procura della Repubblica o alla Polizia Giudiziaria, che esercita l’azione penale nei modi ordinari.
  • Autore Noto (o facilmente identificabile): La querela o la sua successiva integrazione, una volta identificato il presunto reo, non costituisce più Notizia di Reato per la Procura. La P.O. ha l’onere di procedere con il ricorso diretto al Giudice di Pace, a pena di improcedibilità.

Restrizione della Competenza della Procura della Repubblica

La competenza esclusiva della Procura della Repubblica per i reati perseguibili a querela e di competenza del Giudice di Pace è ristretta ai soli procedimenti in cui l’autore del reato è ignoto al momento della querela e/o delle prime indagini.

Modifiche alla Legislazione sul Giudice di Pace (D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274)

Si propone la modifica degli articoli del D.Lgs. n. 274/2000 per rendere obbligatorio il ricorso diretto al Giudice di Pace da parte della P.O. e del suo difensore.

Obbligo del Ricorso Diretto (Novellato Art. 21 D.Lgs. 274/2000)

Per i reati di competenza del Giudice di Pace a procedibilità a querela e con indagato/imputato noto, l’azione penale si esercita esclusivamente con ricorso immediato e diretto della persona offesa.

  • Difesa Tecnica Obbligatoria: Il ricorso deve essere depositato obbligatoriamente a mezzo di un difensore tecnico abilitato.
  • Contenuto del Ricorso: Il ricorso deve contenere tutti gli elementi che l’attuale decreto di citazione a giudizio (art. 20 D.Lgs. 274/2000) richiede, oltre all’indicazione dei mezzi di prova di cui la P.O. intende avvalersi.

Ruolo della Polizia Giudiziaria

La Polizia Giudiziaria (P.G.), ricevuta la querela per un reato con autore noto, dovrebbe limitarsi all’identificazione certa del presunto autore e alla raccolta degli elementi probatori più urgenti, trasmettendo gli atti immediatamente alla P.O. (o al suo difensore nominato) per il ricorso diretto. Non sarebbe più necessario l’intervento della Procura per l’impulso investigativo.

Vantaggi Attesi della Riforma

Per la Procura della Repubblica: Riduzione drastica del carico di procedimenti per reati minori e a querela, consentendo di concentrare le risorse investigative sui reati più gravi (d’ufficio) e su quelli con autore ignoto.

Celerità: Accelerazione dei tempi processuali per i reati minori, che verrebbero trattati in modo più snello, partendo direttamente dal ricorso della P.O.

Protagonismo: Maggiore controllo sull’impulso processuale e sulla gestione della prova, valorizzare il ruolo del difensore sotto tutti i profili, con la possibilità di ottenere una decisione giudiziale in tempi più rapidi.

Risparmio: Ottimizzazione delle risorse pubbliche impiegate nelle indagini preliminari per reati facilmente definibili.

La proposta non ha l’intendo di scaricare sulla P.O. e sul suo difensore l’onere di sostenere l’azione penale, con possibili disparità economiche nell’accesso alla giustizia. Tale aspetto andrebbe mitigato con l’espansione e la semplificazione dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio) per i reati che rientrano in questa nuova competenza.

In conclusione, la modifica proposta rappresenta un intervento strutturale che, senza alterare il principio di obbligatorietà dell’azione penale (che per i reati a querela è condizionato alla volontà della P.O.), ne riorganizza la titolarità, promuovendo una gestione più efficiente e mirata delle risorse giudiziarie.

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