Il rinvio al 2036 del passaggio dall’attuale regime di esclusione a quello di esenzione dell’IVA per gli Enti del terzo settore non ha risolto, Permangono profili di incertezza sia in ragione all’IVA applicabile in regime transitorio, sia alla disciplina delle imposte sui redditi.
Inoltre la qualificazione di ente non commerciale necessita di una maggiore tipizzazione e la perdita di tale status, che trova la sua disciplina nell’art 149 del TUIR ,andrebbe rivista quando si tratti di attività principali e stabilmente latu sensu sportive .
L’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 infatti individua le attività di interesse generale, tra cui rientrano molte delle prestazioni rese dalle ASD e SSD e dagli ETS in ambito sportivo, educativo, assistenziale, culturale e ricreativo.
La normativa IVA poi (DPR 633/72) prevede, all’art. 10, una serie di esenzioni per le attività di interesse pubblico, ma queste non includono in modo esplicito tutte le attività tipiche del Terzo Settore.
L’applicazione dell’IVA a tali soggetti, senza possibilità di detrazione e senza accesso al reverse charge, comporta un onere finanziario significativo, rendendo insostenibili molte attività gratuite o a bassa soglia, rivolte a soggetti fragili. Ciò risulta in contrasto con i principi costituzionali di sussidiarietà (art. 118 Cost.), uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), libertà di associazione (art. 18 Cost.) e promozione delle attività sportive (art. 33 e 117 Cost.).
In ogni caso, occorre dare maggiore risalto alle previsioni statutarie e dell’atto costitutivo per stabilire “ab initio” le attività da considerare “decommercializzate”.
Destano particolare perplessità operative le previsioni riguardanti alcune attività a pagamento dei propri associati; così nelle società sportive dilettantische, se non inscritte al CONI, i pagamenti sono considerati come commerciali, in quanto il pagamento delle quote viene considerato come corrispettivo.
Ed invece bisogna tenere conto del fatto che la non commercialità è concetto ben distinto dall’assenza di scopo di lucro.
Il legislatore dovrebbe poi porre particolare attenzione alle piccole associazioni che rappresentano tutti i territori e costituiscono un sistema molecolare irrinunciabile per soddisfare i bisogni sociali delle popolazioni residenti nelle aree più disagiate e periferiche.
Molte di queste associazioni possono non disporre dei requisiti patrimoniali necessari per lo svolgimento delle attività sociali; pertanto, esse hanno bisogno di essere maggiormente agevolate e occorre prevedere anche per le associazioni dilettantistiche sportive-così come per gli Enti del terzo settore, privi di personalità giuridica ,la preventiva escussione del fondo comune prima che i terzi possano ,aggredire il patrimonio di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione ai sensi dell’art.38 del codice civile.
Molte questioni interpretative restano aperte sul lato fiscale a proposito del lavoratore sportivo con partita IVA,(art 36 D.lgs 36/20021)sulle CO.CO.CO. amministrative gestionale e sull’IRAP.
Resta ancora senza risposta l’interrogativo: i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo- che non costituiscono base imponibile fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00- incidono sulla progressività ex art 13 TUIR relativa al trattamento integrativo?
Si assiste poi ad una forte richiesta di introdurre una disciplina armonizzata tra realtà sportive ed enti del terzo settore quanto ad alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta di pubblicità e alla deducibilità delle sponsorizzazioni e delle spese sostenute dal cittadini per ottenere trattamenti di recupero fisico in seguito a prescrizione medica per attività da svolgersi presso centri sportivi.
Nell’attesa di alcuni chiarimenti e dei decreti attuativi da parte dei Ministeri interessati si propone:
– l’inserimento di un nuovo articolo 10-bis nel DPR 633/1972, che preveda l’esenzione IVA per tutte le attività di interesse generale ex art. 5 CTS svolte da ETS iscritti al RUNTS e da ASD e SSD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche riconosciute.
– la modifica dell’articolo 102 del D.Lgs. 117/2017 per assicurare la permanenza della L. 398/91 anche per gli enti iscritti al RUNTS e al RASD;
– -la semplificazione degli obblighi contabili per gli ETS con proventi inferiori a 200.000 euro, mediante l’utilizzo del criterio di cassa e schemi semplificati predisposti dal Ministero del Lavoro.
-l’introduzione del lavoro sportivo autonomo occasionale anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative .
.l’introduzione di situazioni incentivanti per i lavoratori occupati per lo sviluppo, promozione e realizzazione di attività di interesse generale nell’ambito del terzo settore.
– Una nuova disposizione normativa secondo cui le spese sostenute per la partecipazione a programmi di attività fisica, motorio-educativa e sportiva erogati da ETS accreditati e senza scopo di lucro, possano essere detratte fiscalmente, analogamente a quanto già previsto per le spese sanitarie e per l’acquisto di farmaci, ai sensi dell’articolo 15 del TUIR (D.P.R. 917/1986). –
– la modifica dell’articolo 102 del D.Lgs. 117/2017 per assicurare la permanenza della L. 398/91 anche per gli enti iscritti al RUNTS e al RASD; – la semplificazione degli obblighi contabili per gli ETS con proventi inferiori a 200.000 euro, mediante l’utilizzo del criterio di cassa e schemi semplificati predisposti dal Ministero del Lavoro.
In buona sostanza, il mondo del terzo settore, alla stregua di quanto sopra rappresentato, si aspetta ancor prima del 2036 un trattamento legislativo ed ordinistico che sia attento alla specialità degli ETS ,al loro insostituibile contributo e alla necessità di salvaguardare la stabilità e la sostenibilità economica di tantissimi enti che auspicano interventi correttivi immediati per dare certezza alla prosecuzione di attività essenziali per la coesione sociale e per una equa contribuzione non basata su meri parametri fiscali ,ma sull’incrocio delle peculiarità delle attività di interesse generale degli ETS con le esigenze di salvaguardia e di vitalità delle stesse, sempre nel rispetto delle Direttive Comunitarie .
