Sempre più genitori si domandano perché il pediatra si rifiuti di rilasciare un certificato di esonero o di differimento vaccinale anche quando il bambino presenta patologie documentate che renderebbero la vaccinazione potenzialmente rischiosa. Una domanda legittima, che nasce dal crescente divario tra ciò che la legge impone al medico e ciò che molti professionisti oggi si sentono autorizzati a fare. Per capire meglio facciamo un piccolo e veloce salto nel passato.
A partire dal 2014 si consolida in Europa e in Italia una strategia vaccinale centralizzata: l’OMS approva il Piano d’Azione Europeo per le Vaccinazioni 2015‑2020 e, pochi mesi dopo, l’Italia viene designata alla Casa Bianca come Paese capofila mondiale nelle politiche vaccinali, con la presenza del Ministro Lorenzin, del Presidente AIFA Pecorelli e di Ranieri Guerra. Parallelamente, il Governo avvia un dialogo privilegiato con le principali industrie farmaceutiche, mentre un’intensa campagna mediatica trasforma ogni voce critica in una minaccia per la salute pubblica.
Nel 2015, quando 120 medici inviano una lettera aperta all’ISS chiedendo maggiore prudenza e valutazioni caso per caso, inizia la stagione del “bavaglio”: radiazioni, procedimenti disciplinari e una crescente pressione istituzionale per raggiungere coperture vaccinali del 95%. Commissioni ministeriali, documentari censurati e programmi televisivi costruiscono un clima di delegittimazione verso chiunque sollevi dubbi o richiami al principio di precauzione. È in questo contesto che maturano le posizioni della FNOMCeO del 2016, preludio alla linea sanzionatoria contro i medici dissenzienti.
Il 1° agosto 2016 la FNOMCeO, allora presieduta da Roberta Chersevani, diffuse un documento ufficiale in cui si affermava che “il consiglio di non vaccinarsi costituisce infrazione deontologica” e che i medici che esprimevano dubbi o sconsigliavano le vaccinazioni avrebbero potuto essere sanzionati fino alla radiazione. Una linea dura, ribadita anche da membri del Comitato Centrale, che segnò l’inizio di un orientamento sempre più restrittivo verso qualsiasi posizione critica in materia vaccinale.
Queste dichiarazioni, nate in un contesto di forte pressione mediatica e istituzionale, hanno progressivamente alimentato un clima in cui il medico rischia di essere trasformato da professionista autonomo a mero esecutore di protocolli. Non solo per il contenuto, ma per il metodo: imporre un orientamento unico in un ambito che, per sua natura, richiede valutazione caso per caso, significa trasformare la deontologia in un bavaglio istituzionale.
Le posizioni FNOMCeO non solo appaiono discutibili sul piano scientifico, ma rischiano di essere incompatibili con i principi costituzionali e con gli obblighi giuridici del medico, che deve agire “in scienza e coscienza”, potendo anche discostarsi da linee guida e protocolli quando lo richiede il caso concreto.
Il medico è tenuto – per legge – a valutare rischi e benefici. Non può essere punito per farlo
Ogni atto sanitario, incluso quello vaccinale, richiede:
- valutazione personalizzata del rapporto rischio/beneficio,
- analisi delle condizioni cliniche del paziente,
- considerazione di eventuali controindicazioni,
- informazione completa e comprensibile.
Questi non sono optional: sono obblighi giuridici.
Il Codice Deontologico stesso impone al medico di agire “nel rispetto della scienza e della coscienza”, non di aderire acriticamente a protocolli amministrativi.
Il principio di precauzione, riconosciuto, dalla giurisprudenza costituzionale, dal diritto europeo e dalla normativa sanitaria, impone che, in presenza di incertezze scientifiche, si privilegi la tutela del paziente.
Pretendere che il medico non possa esprimere dubbi o valutazioni critiche significa negare il principio di precauzione e trasformare la medicina in un atto burocratico.
Il medico può discostarsi da linee guida e protocolli
La legge sul punto è chiarissima, le linee guida non sono vincolanti, e il medico può discostarsene quando lo richiede il caso concreto.
Punire un medico perché valuta diversamente un trattamento significa violare la legge e la logica clinica.
Inoltre, la scelta consapevole del paziente è tutelata dal D.L. 73/2017 conv. L. 119/2017, che prevede:
- informazione completa,
- colloquio personalizzato,
- valutazione clinica individuale,
- scelta consapevole.
Se il medico non può parlare di rischi, alternative, controindicazioni o reazioni avverse, come può il cittadino esercitare una scelta consapevole?
Imporre il silenzio significa violare la stessa legge che si pretende di applicare.
La stessa Corte Costituzionale con la sentenza 5/2018 ha disposto, obblighi sì, ma con bilanciamento e trasparenza
La Corte ha affermato che:
- gli obblighi vaccinali sono legittimi solo se fondati su un costante aggiornamento scientifico,
- la tutela del minore richiede valutazioni individuali,
- la trasparenza è condizione essenziale.
Un Codice Deontologico che vieta il dissenso impedisce proprio quel “bilanciamento dinamico” richiesto dalla Corte.
La Legge 210/1992 riconosce l’esistenza di danni da vaccino
Lo Stato ha previsto un indennizzo per i danni da vaccinazione.
È dunque contraddittorio, oltre che giuridicamente incoerente, vietare ai medici di discutere criticità o possibili correlazioni. Non si può negare ciò che la legge riconosce.
Un quadro che la FNOMCeO non può ignorare
Nei contributi pubblicati su Quotidiano Sociale, ho già evidenziato:
- lo studio sulla Farmacovigilanza della Regione Puglia, che sollevava interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle reazioni avverse;
- IV Commissione Parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale militare, che ha aperto un dibattito sulla correlazione tra esposizione vaccinale multipla e alcune patologie;
- la mancata revisione della Legge Lorenzin, nonostante le criticità emerse negli anni;
- la necessità di un consenso realmente informato, non ridotto a un atto formale;
- la centralità del minore, che non può essere sacrificato a logiche di uniformità amministrativa.
Questi elementi non sono “posizioni anti-vacciniste”: sono analisi giuridiche e documentali che un Ordine professionale non può ignorare.
Conclusione
Il giuramento professionale del medico impone l’esercizio della professione “in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento”, contrastando ogni condizionamento esterno.
Un Codice Deontologico che, vieta il dissenso, impedisce la valutazione individuale, censura il rischio/beneficio, ostacola la scelta consapevole, punisce chi agisce in scienza e coscienza, non tutela la salute pubblica, la soffoca.
La tutela della salute pubblica non si ottiene imponendo un dogma, o mettendo un bavaglio, ma garantendo trasparenza, confronto e responsabilità.
Francesco Paolo Cinquemani
*avvocato
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/import/201801/150128_rassegna_stampa_agenzia.pdf
https://www.comilva.org/it/lassociazione/la-storia
