Allarme Bisfenolo A nelle scatolette: l’UE lo vieta ma i consumatori sono ancora esposti a rischi

Allarme Bisfenolo A nelle scatolette: l’UE lo vieta ma i consumatori sono ancora esposti a rischi

Nonostante il divieto introdotto dal Regolamento (UE) 2024/3190, i consumatori continuano oggi a essere esposti al Bisfenolo A, soprattutto attraverso il consumo di alimenti in scatola (tonno, legumi, conserve di pomodoro, zuppe pronte), a causa delle disposizioni transitorie che consentono la vendita fino a esaurimento delle scorte già immesse sul mercato.

Il rischio non deriva dal consumo occasionale di una singola lattina, ma dalla esposizione cronica e cumulativa, che è proprio il parametro su cui si fonda la valutazione EFSA. Le resine epossidiche contenenti BPA, utilizzate come rivestimento interno delle scatolette metalliche, possono infatti migrare nel cibo, in particolare:

  • in alimenti acidi (pomodori, sughi),
  • grassi (pesce, carne),
  • o sottoposti a lunghi tempi di conservazione.

Secondo l’EFSA, alla luce della nuova TDI pari a 0,2 ng/kg di peso corporeo/giorno, l’esposizione alimentare media della popolazione europea superava già la soglia considerata sicura, configurando una preoccupazione per la salute pubblica.

Un problema noto da tempo

Uno degli aspetti più critici dell’intera vicenda è che i rischi del Bisfenolo A non sono una scoperta recente. La comunità scientifica discute della tossicità del BPA da almeno vent’anni. Già nei primi anni 2000 erano noti:

  • gli effetti di interferenza endocrina,
  • la capacità del BPA di mimare gli estrogeni,
  • e i possibili legami con disturbi della fertilità, dello sviluppo e del metabolismo.

L’EFSA stessa aveva rivalutato più volte il BPA, modificando progressivamente la TDI (2006, 2015), fino alla svolta del 2023, quando nuove evidenze – in particolare sugli effetti immunologici anche a dosi estremamente basse – hanno portato a una drastica riduzione dei limiti di sicurezza.

Questo pone un problema centrale: perché la politica interviene solo ora?
è innegabile che per anni si sia accettato un livello di rischio oggi ritenuto inaccettabile, privilegiando esigenze industriali, di stabilità del mercato e di disponibilità di alternative tecnologiche.

Un esempio emblematico riguarda le lattine per bevande gassate ed energy drink il cui rivestimento di Bisfenolo A (BPA) un volta degradatosi, permette il contatto tra la bevanda e la lattina di alluminio, un metallo chimicamente reattivo che, a contatto con sostanze acide – come l’acido fosforico o citrico presenti nelle bibite – o con soluzioni saline, può andare incontro a fenomeni di corrosione e rilasciare particelle metalliche nell’organismo.

Chi è responsabile dei danni alla salute dei consumatori?

La questione della responsabilità va distinta su più livelli.

  1. Responsabilità dei produttori

Sul piano del diritto civile e della responsabilità da prodotto, i produttori rispondono solo se il prodotto era difettoso rispetto alle conoscenze scientifiche del tempo, oppure se non rispettava la normativa vigente al momento dell’immissione sul mercato.

Nel caso del BPA, fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento, l’uso era formalmente autorizzato entro certi limiti. Questo rende molto difficile imputare una responsabilità automatica ai produttori, salvo casi di superamento dei limiti o mancata informazione.

  1. Responsabilità delle istituzioni pubbliche

Giuridicamente, le istituzioni europee e nazionali godono di un ampio margine di discrezionalità nella gestione del rischio. Tuttavia, sul piano etico e politico, è legittimo affermare che, la tutela della salute pubblica è stata ritardata, nonostante segnali scientifici progressivamente sempre più allarmanti.

Il principio di precauzione, previsto dal diritto dell’Unione, consente di intervenire anche in presenza di incertezze scientifiche. Il fatto che l’intervento sia avvenuto solo dopo il 2023, dopo ben 23 anni dalla segnalazione, espone la politica alla critica di aver agito in modo tardivo anziché preventivo.

È quindi possibile parlare di una responsabilità sistemica, che non è facilmente traducibile in colpa giuridica, ma riguarda, il modello decisionale europeo, la lentezza dei processi normativi, il bilanciamento tra salute, economia e innovazione industriale, (il profitto prima della salute).

Conclusione

Il caso del Bisfenolo A mostra come la scienza avesse lanciato l’allarme molto prima della politica, e come milioni di consumatori abbiano continuato a essere esposti a una sostanza oggi ritenuta pericolosa.
Il Regolamento (UE) 2024/3190 rappresenta un punto di arrivo importante, ma anche una presa d’atto tardiva.

Dal punto di vista giuridico, le responsabilità individuali sono difficili da accertare; dal punto di vista politico e sociale, invece, resta aperta una domanda fondamentale:
quanta esposizione al rischio è accettabile prima che la tutela della salute prevalga sugli interessi economici?

Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a situazioni di questo tipo. È già accaduto con l’eternit e, più recentemente, con il rivestimento in Teflon (PTFE) delle padelle, materiali a lungo considerati sicuri, rimasti in commercio per anni, salvo poi essere progressivamente messi in discussione e, in alcuni casi, ritirati perché riconosciuti come potenzialmente dannosi.

La domanda, allora, è inevitabile: quanti anni ancora dobbiamo aspettare, prima che altri materiali già oggi oggetto di criticità scientifiche, verranno dichiarati tossici ufficialmente e rimossi dal mercato?

Fonti:

[foodtimes.eu], [ema.europa.eu]

Francesco Paolo Cinquemani

*avvocato

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