Cassazione: Quando la firma sul consenso informato non salva il medico da responsabilità

Cassazione: Quando la firma sul consenso informato non salva il medico da responsabilità

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2968 del 10 febbraio 2026, ha stabilito che la firma sul consenso informato non esclude la responsabilità del medico o della struttura quando la scelta terapeutica è clinicamente inadeguata; la documentazione informativa deve essere concreta, specifica e dimostrabile. Se avete subito un danno sanitario, è fondamentale valutare sia la completezza dell’informazione sia la congruità della terapia adottata.

Contesto e principio giuridico

La Suprema Corte ha ribadito un principio essenziale: il consenso informato non può sanare una scelta terapeutica erronea, poiché il paziente, per quanto informato, non è equiparabile al medico nelle valutazioni tecnico‑scientifiche. Nel caso esaminato la Corte ha rilevato che, oltre a una documentazione informativa generica, la terapia applicata non corrispondeva a quella indicata dalle buone pratiche per il quadro clinico del paziente.

“La sottoscrizione del consenso informato non libera il medico o la struttura dalla responsabilità quando la scelta terapeutica è clinicamente inadeguata; il paziente non può sostituirsi al medico nelle valutazioni tecnico‑scientifiche e l’onere probatorio sull’adeguatezza dell’informazione grava sulla struttura sanitaria.”
Questa affermazione sintetizza il nucleo della decisione e la sua portata pratica.

Implicazioni pratiche per il paziente e per il medico

  • Per il paziente: la firma sul modulo non è una rinuncia preventiva a ogni tutela; se la terapia è inadeguata, può sorgere responsabilità medica anche in presenza di consenso firmato.
  • Per il medico e la struttura: è obbligatorio fornire informazioni specifiche, documentabili e riferite al caso concreto, nonché motivare la scelta terapeutica in coerenza con linee guida e prassi. La mera consegna di moduli generici o spiegazioni verbali non è sufficiente.

Come valutare un possibile caso di responsabilità sanitaria

  1. Documentazione informativa: esaminare il contenuto del consenso, la presenza di alternative terapeutiche e le indicazioni sui controlli successivi.
  2. Congruità terapeutica: verificare se la terapia adottata era conforme alle linee guida e alle buone pratiche per il quadro clinico, soprattutto al caso specifico.
  3. Onere della prova: ricordare che la struttura deve dimostrare la completezza dell’informazione e l’adeguatezza della terapia; in assenza di prove, la posizione del paziente si rafforza.

Consigli pratici

  • Conservate tutta la documentazione (moduli, referti, relazioni, comunicazioni scritte).
  • Annotate date e contenuti di colloqui e spiegazioni ricevute.

Conclusione

L’ordinanza n. 2968/2026 riafferma che autodeterminazione del paziente e responsabilità professionale sono due profili distinti ma interconnessi: il consenso è necessario ma non sufficiente a escludere la responsabilità per scelte terapeutiche inadeguate.

Se ritenete di aver subito un danno sanitario o volete una verifica preventiva della documentazione ricevuta, il mio studio è a disposizione per una consulenza mirata: valuteremo insieme la documentazione, la congruità terapeutica e le possibili azioni legali per tutelare i vostri diritti.

Francesco Paolo Cinquemani

*avvocato

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