Sfregio di Stato

Sfregio di Stato

 

«Come farò? Il mio viso è completamente rovinato. Ho solo 22 anni, sono ancora piccola». Questo è lo sfogo di Fatima, la ragazza marocchina, in Italia da tre anni e che andava avanti con piccoli lavori, e sfregiata da un uomo nella Metropolitana di Milano.

Sì, d’accordo, lo hanno preso e arrestato e ora è in carcere. Ma fino a quando?  Peccato che il soggetto in questione, un 27enne algerino senza fissa dimora che vagava per Milano, era stato arrestato neanche 24 ore prima, per danneggiamenti e furto a delle auto.

Ora la domanda è: posto che per assurda ipotesi (siamo in Italia) che gli dessero l’ergastolo, chi restituirà a Fatima il viso originario?

Ecco, uno Stato serio, e non uno “tutto chiacchiere e distintivo”, che tiene alla sicurezza dei cittadini,  quando qualcuno commette un reato, in particolare contro la persona, o un bene ad essa collegato, dovrebbe semplicemente essere messo in condizione di non nuocere.  E come si fa? Semplice, visto che le carceri sono strapiene, si trasferiscono i soggetti perturbatori della convivenza civile in una delle decine di isole italiane, sparse per i mari che circondano l’Italia.

Non ci sono carceri? Si riaprano quelle chiuse e/o si costruiscano casermoni. D’altronde in Albania si sono costruiti casermoni per trattenere gli immigrati irregolari? E allora che si realizzino in Italia, e si eviti di far girare per le strade persone di varia e disgraziata umanità e disperazione, che sono esse stesse delle mine vaganti e potenziali sfregiatori (o peggio) di persone che circolano per le strade italiane.

Approfondendo l’argomento sul sito “brocardi.it”, ho “scoperto” che l’art. 20, comma 2 del codice penale, recita che:

  • “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Bene, in una nota a margine dell’articolo 40, si spiega che,

  • “…si parla di reato omissivo improprio, anche detto reato commissivo mediante omissione. Tale condotta acquisisce rilevanza causale solo in riferimento a quei soggetti che rivestono una posizione di garanzia, ovvero hanno l’obbligo di evitare il verificarsi del fatto giuridico, in virtù della particolare relazione che li lega al bene giuridico. Quindi solo qualora l’agente abbia un obbligo giuridico di impedire l’evento, si ha una corrispondenza tra il non impedire e il cagionare l’evento (si pensi alla madre che non somministra il cibo al suo neonato, cagionandone il decesso. La donna risponderà di omicidio, dal momento che aveva l’obbligo giuridico di evitare l’evento, in virtù del dovere di assistenza connesso alla qualità di madre)“.
  • La posizione di protezione può derivare da rapporti di famiglia (si pensi ai genitori verso i figli) e di comunanza di vita ovvero da una volontaria assunzione di tale obbligazione. La posizione di sicurezza, invece, fa capo a coloro che svolgono un’attività di cui il cittadino si serve facendo affidamento sulla specifica professionalità (ad es. rapporto medico-paziente)“.

Ora, la domanda sorge spontanea, se la posizione di sicurezza fa capo ad una attività cui il cittadino si serve (il medico): allora vogliamo dire che il cittadino ha il diritto a che lo Stato, debba garantire la sicurezza personale, quantomeno quella pubblica, al cittadino medesimo, avendone lui (lo Stato, il Governo protempore) il “dovere/potere” di regolare l’ordine pubblico?

Pertanto, se lo Stato ha “l’obbligo contrattuale” verso il cittadino di proteggerlo nella sua sicurezza personale (io pago le tasse e tu mi devi proteggere), quando lo Stato medesimo lascia in giro “mine vaganti”, che poi commettono reati contro persone inermi, secondo me, è pienamente equivalente a cagionare il danno alla ragazza sfregiata. 

Chi ridarà ora il viso originale alla ragazza sfregiata?

Siamo persi, Signora mia. Ci fosse “un giudice a Berlino” anche in…Italia.

Massimo Piccolo

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