Molte novità riguardanti la nuova disciplina dell`Iva che interessa gli enti non commerciali, in particolare gli Ets, con la legge delega, procedendo ad un riordino che vedrebbe la sua realizzazione a partire dal 1° Gennaio 2025.
Anche se il Dl 146/2021 non richiama espressamente gli Enti del Terzo Settore, l`art 7 comma 1 lettera g della legge 111/2023 opera come collegamento: “razionalizzare la disciplina dell`IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attivita` di interesse generale. ” Nonostante l`articolo faccia riferimento soltanto agli “enti del terzo settore”, sono compresi anche gli enti non commerciali di tipo associativo. La nuova disciplina dell`Iva Nei principi direttivi per la revisione dell`imposta sul valore aggiunte si indica come obiettivo anche la realizzazione della disciplina dell`Iva per gli Enti del Terzo Settore.
Le norme sono da coordinare in base a quanto previsto dall`art 89 comma 7 lettera a e b del Codice del Terzo Settore per gli Ets non commerciali anche in attesa dell`autorizzazione da parte dell`Unione Europea per l`applicazione delle nuove regole fiscale a loro riservate. Queste proroghe sono motivate del legislatore delegato per coordinare meglio l`entrata in vigore della nuova disciplina Iva per gli Enti non Commerciali, tenendo in considerazione soprattutto la situazione degli Ets con le variazioni introdotte dal Cts e dalla riforma; Non è improbabile che, in questo incrocio di tempi e norme, ci siano modifiche che permettano di ottenere la tanto attesa autorizzazione dell`UE per il regime fiscale speciale deli Enti del Terzo Settore che rimane ancora, in gran parte, inapplicabile.
Infatti, il Regime fiscale degli enti del Terzo settore, a parte alcune disposizioni già operative, entrerà in pieno vigore a partire dall`anno d`imposta successivo dell`autorizzazione della Commissione europea. Lo scopo della riforma è anche quello di scongiurare definitivamente la procedura di infrazione avviata nel 2008 dalla Commissione Europea, andando ad ampliare il campo di applicazione dell`Iva di alcune operazioni che risultavano esenti.
La nuova direttiva prevede: L`assoggettamento ad Iva, fra le altre, le cessioni di beni e le prestazioni per servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio di uno Stato membro, da soggetto passivo che agisce come tale; Di definire come soggetto passivo “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un`attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati dell`attività” e considera attività economica “ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazioni di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonchè quelle di professione libera o assimilate. purchè tale esenzione non provochi distorsioni alla concorrenza; alcune prestazioni di servizi strettamente connesse con pratiche sportive o di educazione fisica fornite da organismi senza scopo lucrativo verso persone che esercitano lo sport o l`educazione fisica; le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dagli enti o dagli organismi sono esenti in occasione di manifestazioni per la raccolta fondi a condizione che non impatti sulla concorrenza. Di conseguenza, la riforma dovrà calibrare l`intervento di modifica sistemando la norma già vigente in modo che possa essere conforme con le modifiche apportate dalla direttiva Ue in ambito di esenzione o meno dall`Iva.