Il decreto Coesione introduce importanti disposizioni in materia di lavoro; l’articolo 22 del testo, attualmente in discussione al Senato, dispone un esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati;
È specificato nel testo decreto che l’esonero contributivo in oggetto spetta con riferimento ai lavoratori che, alla data dell’assunzione, siano stati occupati già a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, che abbia beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo.
È escluso dall’esonero contributivo il datore di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva interessata dall’assunzione.
Le regioni interessate dalla suddetta misura più elevata dell’esonero corrispondono all’ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).