In questi ultimi anni sono state divulgate false informazioni o mezze verità sullo scudo penale per i medici vaccinatori, pertanto farò chiarezza sulla questione.
Come pochi ben sanno, lo scudo penale per i medici vaccinatori è trattato all’art. 3 del famoso D.L. 44, rubricato “responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2”, statuisce che:
“Per i fatti di cui agli articoli 589 [omicidio colposo] e 590 [lesioni personali colpose] del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione ”.
Non è questa la sede per un approfondimento tecnico-giuridico circa la natura di questa stravagante normativa, pretenziosamente ed erroneamente definita dallo stesso legislatore come straordinaria causa di “esclusione della punibilità”.
Qui, però, basti solo rilevare che tale inquadramento è del tutto scollegato dai principi generali del diritto penale, come puntualmente osservato da attenta ed autorevole dottrina (cfr. intervento Prof. Dario Micheletti “La colpa medica al tempo del covid-19”, incontro Camera Penale di Prato, 4.3.2022).
Si osserva, infatti, che per escludere la punibilità di una condotta colposa occorre ‑necessariamente- che tale condotta costituisca un fatto illecito. Ma senza contare che la non punibilità esonera l’agente da profili penali, ma non anche da quelli civilistici, giuslavoristici o disciplinari, se l’operatore sanitario ha agito nella stretta osservanza di tutte le regole cautelari di riferimento, tanto da escludere che la propria condotta ricada nell’alveo dell’art.590‑sexies c.p. (L.24/2017 cd. Gelli-Bianco, questa sì contenente un’autentica causa di non punibilità, ove la punibilità per condotta imperita viene esclusa in caso di osservanza delle raccomandazioni previste nelle linee guida ufficiali o delle cd. buone pratiche), quale ulteriore residuo profilo di punibilità dovrebbe venire escluso dallo scudo penale in esame?
Neppure tale bislacca previsione può inquadrarsi nella categoria delle scusanti, nelle quali rileva l’assenza dell’elemento soggettivo (colpa), mancando nell’art.3 D.L.44/2021 qualsiasi riferimento al grado della colpa.
Non rimane che prendere atto dell’effettivo fine perseguito dal legislatore, anche e soprattutto avuto riguardo al contenuto della Relazione di accompagnamento al D.L.44/2021, laddove si definisce l’art.3 in esame “norma in bonam partem”, quindi retroattiva e per di più di carattere temporaneo: molto semplicemente, sovvertendo (o quantomeno bellamente ignorando) i principi cardine del diritto penale, lo scudo penale sembra aver perseguito l’unico scopo di scongiurare non tanto la pronuncia di una condanna penale a carico del personale medico inoculatore, ma anche solo l’avvio di indagini penali, e ciò in seguito all’emergere, sin dagli albori della campagna vaccinale, di reazioni avverse al vaccino, nel maldestro tentativo di rassicurare preventivamente il personale sanitario e in genere i soggetti coinvolti nelle attività di vaccinazione.
Al tentativo sicuramente parziale ed incompleto di inquadrare l’esegesi del cd. “scudo penale”, vanno sommati ulteriori gravi profili di criticità più pratica, che sono emersi solo nel corso della campagna vaccinale.
Ad esempio, e senza contare che il vaccino che previene l’infezione da Sars-Cov-2 non esiste, essendo disponibile solo un trattamento definito vaccino per la sindrome da Covid-19, il cittadino si sarebbe dovuto presentare davanti al medico vaccinatore con la prescrizione medica limitativa RLL, rilasciata dal proprio medico di medicina generale, così come previsto da semplici comunicati dell’AIFA e della FNOMCeO, o meglio dallo specialista indicato sulla confezione del farmaco, come invece legislativamente previsto dall’art. 94 D. Lgs. 219/06 (normativa primaria e fonte giuridica ben diversa dal mero “comunicato”.
Oltre a ciò il cittadino avrebbe dovuto essere munito di una relazione contenente la valutazione rischi/benefici ai fini dell’inoculazione del vaccino, relazione che -a meno di dichiarazione mendace- ben difficilmente può essere rilasciata, atteso che la stessa l’AIFA e l’EMA hanno pubblicamente dichiarato di non sono in possesso dei dati su efficacia e sicurezza.
Ricordando inoltre che nessun medico può essere indicato perché il vaccino è classe C (nn), poteva tutt’al più essere rilasciata una ricetta “bianca” da parte del MMG a totale carico economico del cittadino, con l’evidente conseguenza che aver addebitato il costo del vaccino al governo Italiano, configura un danno erariale nei confronti dello Stato.
Appare evidente, pertanto, che sul medico vaccinatore gravava -e tuttora grava- non solo l’onere (peraltro assai discutibile, per quanto sopra rilevato) di conformarsi “alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione” (art.3 D.L.44/2020) ma anche il dovere di continuare a conformarsi alla restante legislazione in materia, mai abrogata o sospesa e comunque NON COPERTA da alcuno scudo penale: chi agito in assenza anche di uno solo di questi requisiti, non potrà invocare a propria tutela alcuna causa di esclusione della punibilità, risultando suscettibile di denuncia penale da parte del cittadino vaccinato, anche in assenza di reazioni avverse.PS: Altre criticità relativa all’applicazione dello scudo penale sono:
1) Il vaccino che previene l’infezione da Sars-Cov-2 non esiste! esiste il vaccino per la sindrome da Covid-19);
2) Le circolari amministrative non sono fonti normative, esse costituiscono solo atti interni a un
pubblico ufficio, diretti agli organi di tale ufficio e ai loro dipendenti, non sono vincolanti per i soggetti estranei all’amministrazione.
Francesco Paolo Cinquemani
*avvocato