Spesso abbiamo sentito parlare di RIFORMA della LEGGE, ad esempio la riforma del processo civile o penale, oppure dei codici civili, penali, del lavoro o dello sport ecc.
Ma davvero c’è bisogno di riformare una legge?
In alcuni casi ad esempio con l’avvento della tecnologia e di nuovi reati informatici si, ma tranne in alcuni casi particolari, per il resto la risposta è NO!
Molto spesso la legge è scritta bene ma, semplicemente non viene applicata, oppure viene applicata in modo errato e con interpretazioni diametralmente opposte.
La riforma Cartabia ne è un esempio, ogni collega avvocato non ha tardato a far sentire le proprie lamentele su questa riforma, perché ha peggiorato il sistema giudiziario ingolfandolo ancora di più, complicando la vita di avvocati e giudici (questi già sotto organico), la verità è che bastava semplicemente applicare la legge già esistente, purtroppo gli impegni politici valgono più di una corretta gestione della giustizia e i soldi del PNRR avevano la priorità.
Anche il D.L. 73/2017 conosciuto come legge Lorenzin, grazie a molti genitori intervenuti, in fase di conversione in legge, che hanno fatto apportare modificazioni importanti che l’hanno resa la legge 119/2017, che non piace a nessuno a causa dell’obbligo ma, mette molti paletti allo stesso obbligo vaccinale.
A dare un’errata lettura della legge 119/2017 sono principalmente i presidi e le ASL e questo mi viene raccontato dai genitori che mi chiamano disperati perché il preside si permette di escludere dalla frequenza scolastica i bambini di età dai 0 ai 6 dalla scuola materna, pur avendo i genitori ottemperato alle disposizioni di legge.
Passiamo adesso alla questione scuola:
Può davvero il preside negare l’accesso a scuola in corso di anno scolastico, dei bambini dai 0 ai 6 anni?
SI! Ma in quali casi e perché?
il dirigente scolastico non può negare la frequenza ma, può a buon titolo decretare la decadenza dell’iscrizione per tutti coloro che, non in regola, manchino di presentare documentazione idonea ex Art. 3 bis della Legge Lorenzin entro il termine previsto (comunque ordinatorio e non perentorio). Il braccio di ferro spesso instaurato dalle scuole verso le famiglie e la minaccia di esclusione dalla frequenza se non si procede a vaccinare testimonia l’ignoranza sul dettato della Legge da parte dei dirigenti e del sistema scolastico in generale: si tratterebbe semplicemente di applicare correttamente un unico, chiarissimo articolo della legge, l’Art. 3 bis, reso ancor più nitido dalle Circolari congiunte MIUR – Ministero della Salute del 16/08/2017 e 05/07/2018, contenenti anche le prescrizioni del Garante Privacy sulla corretta applicazione della Legge nel rispetto della normativa sulla privacy. Indicazioni sovente disattese nella pratica.
Pertanto, da parte di associazioni e legali, si registrano segnalazioni non soltanto afferenti la mancata applicazione della Legge 119/2017, ma altresì gravi violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (gravità accentuata dal fatto che si tratta di dati sensibili sanitari riferiti a minori). Ad esempio maestre che sono informate sullo stato vaccinale degli alunni, dirigenti scolastici che intrattengono scambio dati in modalità e tempistiche non previste dalla legge, arrivando anche a prendere indicazioni telefoniche da personale dell’ufficio di igiene sulla necessità di escludere questo o quel bambino, e quant’altro (il caso più grave si verificò in una materna in Puglia che affisse l’elenco dei “bambini non vaccinati” sulla bacheca).
In estrema sintesi, ecco i passaggi previsti per le scuole:
– TRASMISSIONE (dalla scuola all’ASL)
- 119/’17, art. 3-bis, c. 1: … a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 (…) i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia (…) sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per i calendari successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati (…)
– RESTITUZIONE (dall’ASL alla scuola)
- 119/’17, art. 3-bis, c. 2: … le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni (…)
– INVITO (dalla scuola ai genitori)
- 119/’17, art. 3-bis, c. 3: … nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (…) invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (…) a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse (…) o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente (…)
– TRASMISSIONE (dalla scuola all’ASL)
- 119/’17, art. 3-bis, c. 4: … entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (…) trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale (…)
- 119/’17, art. 3-bis, c. 5: … per i servizi educativi per l’infanzia (…) la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione (…).
Di conseguenza, seguendo la legge, TUTTI I BAMBINI PER I QUALI VENGA DEPOSITATA IDONEA DOCUMENTAZIONE, IVI COMPRESA LA FORMALE RICHIESTA DI VACCINAZIONE, COME PREVISTO DALLA LEGGE, ENTRO IL 10 LUGLIO (TERMINE ORDINATORIO, NON PERENTORIO) HANNO DIRITTO AD ESSERE AMMESSI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA.
Quindi, se viene inviata la semplice richiesta alla ASL, i genitori hanno ottemperato alle diposizioni di legge e la ASL è tenuta a riconoscere in regola i bambini e pertanto dovrà comunicare che i bambini possono frequentare la scuola.
La ASL è chiamata solo a restituire l’elenco degli iscritti avuto dalla scuola, con l’indicazione “in regola” o “non in regola”, la ASL non dovrebbe già di per sé indicare come “non in regola” i bambini che hanno un iter vaccinale in corso, avendo i genitori inviato formale richiesta di vaccinazione.
Purtroppo la ASL si ostina a non voler riconoscere la formale richiesta, e in violazione alla legge segnala alla scuola che il bambino non è in regola e molti dirigenti scolastici che si sentono investiti di un ruolo che la legge non gli attribuisce e che spesso viene incentivato dal comportamento delle Aziende Sanitarie, anziché prendere atto della formale richiesta mostrata dai genitori, anch’esso appoggia l’ASL collaborando a questa violazione di legge.
Per fortuna, molti presidi ancora oggi, per evitare l’idea che la prassi sia sempre a nostro sfavore, in tanti casi applicano in maniera virtuosa la legge, spesso informati da genitori, professionisti e associazioni come Comilva o il Comitato Fortitudo, sul corretto modus operandi. Non dobbiamo creare noi una consuetudine, che il sistema ha intenzione di generare.
Ciò che bisogna chiedere non è un referendum che modifichi la legge 119/2017, che tra l’altro lascia l’obbligo alla vaccinazione pediatrica, dobbiamo invece chiedere il rispetto e la corretta applicazione della stessa.
Francesco Paolo Cinquemani
*avvocato