Spiagge libere e diritti dei cittadini: stop ai tornelli e via libera al cibo da casa nei lidi pubblici

Spiagge libere e diritti dei cittadini: stop ai tornelli e via libera al cibo da casa nei lidi pubblici

A Mondello, rinomata località balneare di Palermo, si è recentemente conclusa una significativa battaglia a favore del libero accesso alle spiagge pubbliche con la rimozione dei tornelli che ne limitavano l’entrata. Questi sistemi di controllo, imposti da gestori privati, risultavano illegittimi poiché violavano il diritto di accesso libero al demanio marittimo, che è patrimonio dello Stato. Solo dopo l’intervento del deputato regionale Ismaele La Vardera mediante una interrogazione parlamentare, la Regione Sicilia, insieme alla Guardia Costiera e alla Guardia di Finanza, hanno confermato che nessun concessionario può imporre barriere fisiche o ostacoli che neghino l’accesso alle spiagge pubbliche.

Il principio è sancito chiaramente da norme che tutelano la spiaggia come spazio pubblico: in particolare, per accedere alla battigia, cioè quella fascia di spiaggia immediatamente adiacente al mare, deve essere garantito il libero transito e una fruizione senza limitazioni ingiustificate. I concessionari hanno infatti un diritto di gestione temporanea e regolata, ma non la proprietà privata della costa.

Parallelamente, è emersa una tematica altrettanto rilevante relativa al diritto di portare cibo da casa nei lidi pubblici. È frequente imbattersi in divieti o controlli che impediscono ai bagnanti di consumo alimenti propri sotto l’ombrellone. In realtà, la legge italiana non prevede alcun divieto che autorizzi i gestori a vietare tale pratica.

Nello specifico, l’articolo 822 del Codice Civile annunciano che «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti», sottolineando il carattere pubblico e inalienabile di questi beni. Ciò significa che anche quando la gestione è affidata temporaneamente a privati, il diritto di libero accesso e di utilizzo della spiaggia resta intangibile.

In aggiunta, la Legge Finanziaria n. 296/2006, al comma 251 dell’articolo 1, impone al titolare della concessione di consentire il libero e gratuito accesso di transito per raggiungere la battigia, anche ai fini della balneazione. Quindi il gestore non può impedire l’ingresso o imporre restrizioni arbitrarie come il divieto di portare e consumare cibo da casa.

I divieti eventualmente giustificabili riguardano solo motivi di sicurezza o igiene, ma non possono estendersi a proibire di consumare pranzi portati autonomamente.

I gestori, inoltre, non hanno alcun diritto di perquisire borse o zaini alla ricerca di cibo personale, pratica che si configura come abuso e violazione della privacy. In caso di contestazioni, i cittadini possono rivolgersi alla Capitaneria di Porto o alla Polizia Locale per far valere i propri diritti.

Queste controversie confermano come la tutela del demanio marittimo sia una questione di interesse pubblico e sociale. Lo spazio costiero deve rimanere un bene comune, accessibile e godibile in modo equo da tutti i cittadini. La rimozione dei tornelli a Mondello è quindi una vittoria importante per la legalità e la libertà dei cittadini.

In conclusione, la normativa vigente — in particolare l’articolo 822 del Codice Civile e la legge finanziaria 296/2006 — garantisce un accesso libero e senza barriere alle spiagge pubbliche, nonché la possibilità di consumo di alimenti propri in queste aree, salvo limitazioni ragionevoli legate alla sicurezza e all’igiene. È fondamentale che gestori ed enti pubblici rispettino queste disposizioni per assicurare un utilizzo condiviso e dignitoso del patrimonio costiero italiano.

Francesco Paolo Cinquemani

*avvocato

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