Articolo 40 c.p. e la responsabilità omissiva: una riflessione sulla sua applicabilità ai pubblici ufficiali e non ai cittadini alla luce della Sentenza n. 27515/2025 della Corte di Cassazione S.U. Penale

Articolo 40 c.p. e la responsabilità omissiva: una riflessione sulla sua applicabilità ai pubblici ufficiali e non ai cittadini alla luce della Sentenza n. 27515/2025 della Corte di Cassazione S.U. Penale

Nel panorama del diritto penale italiano, l’articolo 40 del codice penale riveste un ruolo cruciale nella definizione del rapporto di causalità tra condotta e evento. In particolare, il secondo comma stabilisce che: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Questa disposizione, apparentemente semplice, cela implicazioni profonde e differenziate a seconda del soggetto cui si riferisce: pubblico ufficiale o cittadino comune.

 La sentenza della Corte di Cassazione: un caso emblematico

Il Tribunale di Sassari aveva affronta il caso di un delegato del datore di lavoro, accusato di aver causato un’epidemia all’interno di un ospedale per omissione di misure di sicurezza contro il virus SARS-CoV-2, assolvendo l’imputato con sentenza del 28 marzo 2024, ritenendo che il reato di epidemia non potesse essere integrato da una condotta omissiva.

Tuttavia, il 28 luglio 2025, la Corte di Cassazione – Sezioni Unite Penali – ha depositato la sentenza n. 27515/2025, con cui ha affermato la configurabilità del reato di epidemia colposa anche in forma omissiva, ai sensi degli artt. 438, comma 1, e 452, comma 1, n. 2 del codice penale. Tale Sezioni Unite hanno ribaltato tale interpretazione, affermando che il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva, purché vi sia un obbligo giuridico di impedire l’evento.

Questa pronuncia chiarisce che l’art. 40 c.p. è applicabile solo a chi riveste una posizione di garanzia, cioè a chi ha un dovere giuridico di impedire l’evento. Tale posizione non è attribuibile al cittadino comune, ma a soggetti qualificati come pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o garanti in senso tecnico.

 Pubblico ufficiale vs cittadino: una distinzione fondamentale

Il pubblico ufficiale, per la sua funzione, è titolare di un obbligo giuridico di intervento. Quando viene a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio, è tenuto a denunciarlo. La sua omissione equivale a una condotta attiva, e può integrare responsabilità penale. Al contrario, il cittadino non ha tale obbligo, salvo casi eccezionali previsti dalla legge (es. obbligo di referto o di soccorso).

Applicare l’art. 40 c.p. al cittadino comune significherebbe estendere indebitamente la responsabilità penale, violando il principio di legalità sancito dall’art. 25 della Costituzione. La responsabilità omissiva presuppone sempre un obbligo giuridico specifico, non una generica aspettativa morale.

 Esempio pratico: il capotreno e la porta aperta

Un esempio chiarificatore è quello del capotreno che lascia aperta la porta del treno.

Immaginiamo un treno in partenza da una stazione. Il capotreno, figura che riveste il ruolo di pubblico ufficiale, ha tra i suoi compiti istituzionali quello di garantire la sicurezza dei passeggeri. Se, per negligenza o distrazione, lascia una porta del treno aperta e un passeggero cade durante la corsa riportando gravi lesioni, il capotreno può essere ritenuto penalmente responsabile. Questo perché ha un obbligo giuridico specifico di impedire situazioni pericolose: la sua omissione (non chiudere la porta) equivale, ai sensi dell’art. 40 c.p., a cagionare direttamente l’evento dannoso.

Diversamente, se un cittadino si accorge che la porta del treno è aperta ma non interviene per chiuderla, e un altro passeggero cade e si fa male, non può essere ritenuto penalmente responsabile. Il cittadino, infatti, non ha alcun obbligo giuridico di impedire l’evento. La sua condotta omissiva, pur potendo essere criticata sul piano morale, non integra una responsabilità penale, perché manca la posizione di garanzia richiesta dalla norma.

Questo esempio, spesso citato in dottrina e giurisprudenza, evidenzia la differenza tra chi ha una posizione di garanzia e chi non la possiede1.

 Conclusione: evitare interpretazioni illegittime

L’art. 40 c.p., nella sua formulazione, è uno strumento potente ma delicato. La sua applicazione deve essere rigorosamente limitata ai soggetti che hanno un obbligo giuridico di impedire l’evento. Estenderlo al cittadino comune significherebbe travisare il significato della norma e compromettere i principi fondamentali del diritto penale.

In sintesi:

  • ✅ Il pubblico ufficiale può essere penalmente responsabile per omissione.
  • ❌ Il cittadino comune non può essere punito per non aver impedito un evento, se non ha un obbligo giuridico.
  • ⚠️ Qualsiasi interpretazione estensiva dell’art. 40 c.p. sarebbe illegittima e contraria al principio di legalità.

a cura di: Francesco Paolo Cinquemani

*avvocato

Fonte:

  1. 40 codice penale – Rapporto di causalità – Brocardi.it

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art40.html

2. https://www.giurisprudenzapenale.com/2025/07/28/depositata-la-sentenza-delle-sezioni-unite-n-27515-2025-sulla-configurabilita-dellepidemia-colposa-in-forma-omissiva/?fbclid=IwdGRjcAMc1OdjbGNrAxzU22V4dG4DYWVtAjExAAEeWTSi7HBWvdiCJbSms5J5LL05PfAqDpWLnNdBxMl8YdKn-8zuy22Hy1fM7jc_aem_9afsNf-Rb0lGKOlXTRALNQ

Testo soggetto a Copyright