Una rondine non fa primavera: perché la sentenza n. 199/2025 non chiude il dibattito sugli obblighi vaccinali

Una rondine non fa primavera: perché la sentenza n. 199/2025 non chiude il dibattito sugli obblighi vaccinali

La sentenza n. 199/2025 della Corte Costituzionale è stata presentata come un punto fermo nella legittimazione delle misure emergenziali adottate durante la pandemia e chi non è un giurista l’ha colta come parola definitiva di una stagione controversa. Ma chi conosce il diritto costituzionale sa che una sola pronuncia non può ribaltare i principi fondamentali dell’ordinamento, né può trasformare in ragione ciò che ragionevole non era.

Pertanto, mettetevi comodi per leggere con attenzione la seguente analisi giuridica alla luce di dati ufficiali vigenti all’epoca dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale.
Soprattutto: Un singolo verdetto non crea diritto vivente.

Già al momento dell’adozione del D.L. 44/2021, erano disponibili dati ufficiali — provenienti da AIFA, EMA e dagli stessi RCP dei vaccini — che indicavano chiaramente come nessun vaccino fosse autorizzato per prevenire l’infezione da SARS‑CoV‑2, ma solo per la prevenzione della malattia COVID‑19.
Questa discrasia tra finalità normativa e indicazione terapeutica è il cuore del problema che la Corte Costituzionale ha evitato di affrontare.

Il vizio originario: il D.L. 44/2021 parlava di “prevenzione dell’infezione”, ma i vaccini non erano autorizzati a farlo

Al momento dell’emanazione del D.L. 44/2021 (1° aprile 2021), erano già pubblici:

  • gli RCP EMA dei vaccini mRNA e vettoriali;
  • le FAQ AIFA sulla campagna vaccinale;
  • i documenti di autorizzazione condizionata (CMA).

Tutti riportavano la stessa indicazione terapeutica:

“Immunizzazione attiva per la prevenzione della malattia COVID‑19 causata da SARS‑CoV‑2.”

Nessun riferimento alla prevenzione dell’infezione o alla riduzione della trasmissione.

Non solo: già nei primi mesi del 2021, EMA dichiarava pubblicamente che non erano disponibili dati sulla capacità dei vaccini di prevenire il contagio.
Eppure il legislatore impose un obbligo finalizzato proprio a prevenire l’infezione.

Questa contraddizione è stata colta con precisione chirurgica dal Tribunale di Velletri (sent. n. 1493/2024), che ha accertato tramite CTU che:

«Nessun vaccino COVID‑19 approvato presenta l’indicazione “prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS‑CoV‑2”.»

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 199/2025, non affronta questo nodo, limitandosi a un generico richiamo alla “riduzione della circolazione virale”, mai dimostrata né autorizzata.

La Corte accetta senza verifica le affermazioni delle autorità sanitarie

La Consulta ribadisce che il legislatore deve affidarsi alle autorità scientifiche istituzionali.
Ma nel 2021 le stesse autorità avevano già chiarito che:

  • non erano disponibili dati sulla trasmissione;
  • non erano stati completati gli studi su anziani e soggetti fragili;
  • l’autorizzazione era condizionata, non definitiva.

Il Tribunale di Firenze (sent. n. 117/2025) ha affrontato questo punto con maggiore rigore, ricordando che:

«Il giudice non può rinunciare al controllo di proporzionalità e adeguatezza del trattamento sanitario obbligatorio, anche quando fondato su valutazioni tecnico‑scientifiche.»

La Corte Costituzionale, invece, ha scelto una posizione di deferenza totale, rinunciando al proprio ruolo di garante dei diritti fondamentali.

L’utilizzo off‑label di massa: un tema che la Corte evita

Se un farmaco è autorizzato per prevenire la malattia, ma viene imposto per prevenire l’infezione, si configura un utilizzo off‑label.

La legge italiana (L. 648/96) prevede procedure rigorose per l’uso off‑label:

  • valutazione AIFA;
  • monitoraggio specifico;
  • consenso informato rafforzato (che sottolinea la mancata valutazione ministeriale, completa di efficacia e sicurezza, i rischi specifici e la mancanza di alternative);
  • responsabilità del medico che somministra il farmaco.

Nessuna di queste procedure è stata attivata per i vaccini COVID‑19.

Il Tribunale di Catania (ord. 17 febbraio 2025) ha sollevato la questione con forza, affermando che:

«L’obbligo vaccinale non può fondarsi su un presupposto scientifico inesistente o non autorizzato.»

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 199/2025, non risponde, nemmeno una riga.

Proporzionalità e dignità: il grande assente della sentenza 199/2025

L’art. 32 Cost. impone tre condizioni per i trattamenti sanitari obbligatori:

  1. tutela della salute individuale;
  2. tutela della salute collettiva;
  3. rispetto della persona umana.

La sospensione dal lavoro senza retribuzione per mesi — misura definita “sinallagmatica” dalla Corte — è stata invece qualificata come:

  • discriminatoria,
  • lesiva della dignità,
  • economicamente devastante

da numerosi giudici di merito.

Il Tribunale di Catania ha parlato apertamente di:

«Misura sproporzionata e lesiva della dignità personale.»

Il Tribunale di Firenze ha aggiunto che:

«La sospensione senza retribuzione non può essere considerata una mera conseguenza contrattuale.»

La Corte Costituzionale, invece, liquida la questione con poche righe.

La Corte ignora la mutevolezza dei dati scientifici, principio che essa stessa aveva affermato

Nella sentenza n. 171/2023, la Corte aveva riconosciuto che:

«I dati scientifici sono per loro natura mutevoli nel tempo.»

Il Tribunale di Velletri ha applicato questo principio, verificando ex post la fondatezza scientifica dell’obbligo.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 199/2025, fa l’opposto, contraddicendo i propri princìpi:

  • rifiuta ogni valutazione ex post;
  • cristallizza la legittimità della norma al momento della sua emanazione;
  • ignora che già nel 2021 i dati disponibili erano insufficienti.

È un arretramento culturale e giuridico.

Conclusione – Come una rondine non fa primavera, un episodio giurisprudenziale non muta un principio generale, soprattutto se tace su punti fondamentali o nega evidenze ex ante.

Di conseguenza, la battaglia giuridica non è finita

La sentenza n. 199/2025 non chiude il dibattito.
Non è un dogma.
Non è un punto fermo.

È una pronuncia molto discutibile, che non affronta i nodi centrali:

  • la mancata autorizzazione alla prevenzione dell’infezione;
  • l’utilizzo off‑label di massa;
  • la sproporzione delle misure;
  • la lesione della dignità personale;
  • la mancanza di dati completi già nel 2021.

La giurisprudenza di merito — da Catania a Firenze, da Velletri a Padova — dimostra che il fronte non è affatto chiuso e che la sentenza n.199/2025 non ha effetto vincolante a livello interpretativo per i giudici dei Tribunali e Corte d’Appello.

E soprattutto: una sola sentenza non può legittimare ciò che viola i limiti costituzionali e i princìpi generali.

Chi ha subito sospensioni, discriminazioni, pressioni indebite non deve sentirsi sconfitto.
Al contrario: questa fase storica richiede ancora più determinazione.

La Costituzione non è un ornamento.
È un limite al potere.
E quel limite vale anche e soprattutto nelle emergenze.

Fonti:

  • Tribunale di Catania, ord. 17 febbraio 2025
  • Tribunale di Firenze, sent. n. 117/2025
  • Tribunale di Velletri, sent. n. 1493/2024

Francesco Paolo Cinquemani

*avvocato

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