Il Ministro della Salute Prof. Orazio Schillaci, ha emesso in data 28 aprile del 2023 l’ordinanza identificata in (GU n.100 29-4-2023), disponendo: “Per le motivazioni in premessa, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali…”
È giusto precisare che per DPI non si intende solo la mascherina ma, anche un semplice fazzoletto messo davanti bocca e naso è considerato DPI idoneo a proteggere le vie respiratorie.
Il DPI può essere imposto con ordinanza? NO!
Che valore ha una ordinanza emessa dal Ministero della Salute?
La tipizzazione delle ordinanze, segue la scia delle circolari che per la loro natura non hanno efficacia sui cittadini, a meno che non siano ordinanze emesse dal sindaco. Solo le ordinanze contingibili e urgenti emesse dal sindaco hanno poteri sui cittadini.
Il Consiglio di Stato, Sez. IV – 11 gennaio 2021, con sentenza n. 344, ha stabilito il principio di precauzione delle ordinanze contingibili, statuendo che “L’esercizio del potere di ordinanza urgente e contingibile da parte del Sindaco presuppone necessariamente situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, non altrimenti fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione”.
L’ordinanza emessa dal ministro della salute il prof. Orazio Schillaci, può ritenersi NULLA anche solo per il fatto che non riveste i caratteri dell’urgenza, in assenza di emergenza, e ciò alla luce del decreto legge del 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 22G00034) (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022).
Mentre il ministro può solo emettere ordinanze che abbiano carattere di contingenza e urgenza (che oggi non c’è più), il potere di intervento sindacale è previsto non soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza, ma anche per regolare e disciplinare situazioni ordinarie, purché si rinvenga nell’ordinamento una norma di legge che conformi il potere esercitato.
L’ordinanza emessa dal ministro, dal sindaco o dal presidente di regione, è tenuta al rispetto sia del principio di legalità sostanziale, che della legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale dispone che il periodo di validità non può superare i trenta giorni.
Ciò vuol dire che, l’ordinanza del 28 aprile 2023 che proroga l’uso dei DPI fino a dicembre 2023, ha cessato i suoi effetti trenta giorni dopo la sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.
Ecco tutti i motivi che denotano l’inefficacia dell’ordinanza del Ministero della Salute:
L’art. 1 della suddetta ordinanza esordisce con “Per le motivazioni in premessa”, che sono tutte contestabili, come vedremo di seguito.
Visto la fonte del diritto di rango primario si rileva: l’art. 32 della legge n. 833/1978, l’art. 117 del d.lgs. n. 112/1998, il d.lgs. 1/2018 e infine gli articoli 50-54 del T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000), norme che legittimano l’adozione su tutti i livelli di governo di ordinanze di carattere straordinario.
Visto il comma 2 dell’art. 47-Bis del decreto legislativo n. 300/99: “Nell’ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute…. di contrasto ((di ogni emergenza)) sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie ((epidemico-pandemiche)) emergenti”.
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 5 maggio 2023, con la quale si attesta che è cessata l’emergenza COVID-19;
Visto il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo, con il quale il Consiglio dei Ministri ha disposto al 31 marzo 2022 la chiusura dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19,
Visto che il D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021 ed il D.L. 52/2021 convertito in L. 87/2021, sono stati emanati in occasione dell’emergenza Covid-19, con la cessazione dello stato d’emergenza avvenuta con il D.L. n. 24/2022, sono venuti meno i poteri straordinari del Governo e della protezione civile, nonché la possibilità di operare in deroga alle leggi vigenti per motivi sanitari. Ciò posto, il ministro Schillaci con le sue ordinanze sta operando una “zombificazione” normativa, che va a discapito dei cittadini, ostacolando loro l’accesso alle strutture sanitarie, violando i loro diritti.
Se poi vogliamo scomodare la scienza che in questi anni ci ha fatto da faro, questa riporta che: L’utilizzo prolungato delle mascherine può provocare danni. Lo conferma l’Organizzazione mondiale della sanità nel documento “Advice on the use of masks in the context of COVID-19: Interim guidance 5 June 2020 WHO-World Health Organization”: I potenziali danni e rischi devono essere attentamente presi in considerazione quando si adotta un uso continuo e mirato di maschere mediche.
Francesco Paolo Cinquemani
*avvocato