Avv. Cinquemani: Trattato Pandemico dell’OMS e Regolamento sanitario internazionale (RSI)

Da tempo circola la notizia, che l’OMS avrebbe modificato il trattato pandemico internazionale, ma questi non sono altro che spauracchi messi in giro per intimorire e creare un clima di paura generale.

Prima di spiegare la differenza tra regolamento sanitario internazionale e trattato pandemico, ricordiamo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è l’organismo di indirizzo e coordinamento in materia di salute che opera all’interno del sistema delle Nazioni Unite (ONU) e fornisce linee guida su questioni sanitarie globali; quindi, elabora raccomandazioni da indirizzare agli Stati membri, ben 194 Stati di tutto il mondo, inoltre l’OMS può proporre convenzioni, accordi e regolamenti. L’art. 19 della Costituzione dell’OMS stabilisce che: “L’Assemblea della sanità può approvare convenzioni od accordi concernenti qualsiasi questione di competenza dell’Organizzazione. Siffatte convenzioni od accordi devono essere approvati dalla maggioranza dei due terzi dell’Assemblea della sanità, ed entrano in vigore per ogni singolo Stato, quando esso li accetta, conformemente alle proprie norme costituzionali.”

I singoli Stati membri, quindi, devono accettare un accordo, un regolamento o un trattato internazionale, affinché questo diventi giuridicamente vincolante; viceversa, se gli Stati membri rifiutano il regolamento o dichiarano delle riserve in merito entro 6 mesi dalla notificazione dello stesso, questo non è vincolante in alcun modo per lo Stato che lo rifiuta. Ecco che la sovranità dei singoli Stati continua a vigere, a differenza di ciò che viene fatto credere.

Quanto appena detto è confermato dall’art. 22 della Costituzione dell’OMS, il quale prevede che: “I regolamenti emanati in esecuzione dell’articolo 21 entrano in vigore, per tutti gli Stati Membri, quando la loro approvazione da parte dell’Assemblea della sanità è stata debitamente comunicata; sono eccettuati solo quegli Stati che, nei termini prescritti nella comunicazione, dichiarano di non accettarli, oppure fanno riserve in merito.”

Cosa succede veramente e cosa si vorrebbe modificare?

Ciò di cui si è discusso molto è stata la modifica del trattato pandemico, ma ciò è errato in quanto ad oggi non esiste un trattato pandemico, esiste solo la bozza del trattato pandemico, che è stata modificata più volte, ma ancora non vi è quella definitiva, e soprattutto non è stata approvata. La bozza è attualmente negoziata dai 194 paese membri, e la versione finale dell’accordo verrà presentata tra maggio e luglio 2024, alla 77^ Assemblea Mondiale della Sanità.

In sostanza, si sta promuovendo un nuovo trattato pandemico senza individuare l’esistenza di un vuoto giuridico. Al contrario, esiste un chiaro mandato legale e costituzionale che impone all’OMS di rispondere alle pandemie e coordinare le azioni dei suoi Stati membri e delle parti interessate, comprese le altre organizzazioni internazionali: l’articolo 2 della Costituzione dell’OMS.

Di fatto, non c’è un vuoto giuridico da colmare, per questo si è parlato anche di una eventuale revisione del Regolamento Sanitario Internazionale (RSI 2005), lo strumento giuridico esistente.

In entrambi i casi non c’è nulla per cui allarmarsi per il semplice fatto che queste misure, in quanto promulgate dall’OMS, devono seguire i principi sanciti dalla sopracitata Costituzione della stessa OMS.

In sintesi, i regolamenti ai sensi dell’articolo 21 (Cost. OMS) sono più rapidi da adottare e vincolano un maggior numero di Stati membri dell’OMS e entrano in vigore per tutti gli Stati membri dell’OMS, a meno che questi non decidano di rinunciare entro il termine prestabilito. Invece, uno trattato ai sensi dell’articolo 19 deve essere adottato da due terzi dei membri dell’OMS presenti e votanti all’AMS. Entrerà in vigore solo quando sarà accettato dagli Stati secondo i rispettivi processi costituzionali (ratifica).

Quindi è più facile modificare l’RSI già esistente piuttosto che promuovere un nuovo trattato internazionale.

Gli stati membri dell’OMS hanno adottato il primo Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) nel 1951 e questo è stato modificato circa 4 volte e l’ultima volta nel 2005, entrando in vigore nel 2007.

Il RSI, come ogni trattato o accordo, è giuridicamente vincolante per tutti gli Stati parti, tranne quelli che lo rifiutano oppure formulano riserve su aspetti particolari entro il termine di 10 mesi previsto dallo stesso regolamento. Lo stesso termine vale per le modifiche apportate al regolamento che possono essere respinte dagli Stati membri.

I Regolamenti di sanità internazionale (2005), sono stati istituiti “per prevenire, proteggere, controllare e fornire una risposta di salute pubblica alla diffusione internazionale delle malattie in modi che siano commisurati e limitati ai rischi per la salute pubblica, e che evitino inutili interferenze con il traffico e il commercio internazionale”.

In ordine alla Competenza giuridica, il RSI costituisce uno strumento internazionale che si applica a questioni che rientrano nella competenza concorrente dei governi nazionali e della Comunità europea.

Numerosi articoli del RSI riguardano questioni regolate dal diritto comunitario. Secondo il diritto applicabile, tali questioni rientrano nella competenza esclusiva della Comunità Europea. Così, ad esempio, l’articolo 45 del RSI riguarda il trattamento dei dati di carattere personale che, nell’UE, è regolato da una normativa che fa riferimento alla base giuridica del mercato unico e rientra quindi nella competenza esclusiva della Comunità.

Altri articoli del RSI rientrano nella competenza specifica dei governi nazionali in caso di assenza di diritto comunitario. Lo stesso vale per l’articolo 41 del RSI che regolamenta i diritti per l’applicazione di misure sanitarie ad alcuni tipi di trasporto (navale e aereo) nei casi in cui questa materia non sia regolata specificamente dal diritto comunitario e non rientri nella competenza della Comunità.

Vi ricordo sempre che l’Organizzazione Mondialità Sanitaria (OMS), anche se è gestita dagli Stati membri che la sostengono attraverso fondi pubblici, si affida anche a donatori volontari privati. Uno di questi è la Fondazione Gates, di gran lunga il più grande contribuente privato dell’OMS, come riportato sul sito ufficiale dell’OMS (cfr. link in allegato). Ci si chiede quindi se le raccomandazioni e gli accordi proposti dall’OMS siano democratici o pilotati, ma questa è un’altra storia.

Resta il fatto che, come sancito dall’art. 19 della Costituzione dell’OMS, qualunque trattato o accordo per essere valido deve rispettare la Costituzione di ogni singolo Stato membro, nonché gli altri trattati internazionali e le convenzioni comunitarie. Pertanto, non possono essere violati i diritti fondamentali di ciascun individuo.

Francesco Paolo Cinquemani

*avvocato

Situazione finanziaria OMS:

https://www.who.int/about/accountability/financial-statements

 

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