Svolta storica sulle ZTL: migliaia di multe a rischio. Il Tribunale di Palermo boccia i dispositivi non omologati

Svolta storica sulle ZTL: migliaia di multe a rischio. Il Tribunale di Palermo boccia i dispositivi non omologati

Con la sentenza n. 3133/2026, pubblicata il 12 maggio 2026, il Tribunale di Palermo interviene nuovamente sul tema, tutt’altro che marginale, della validità degli accertamenti automatizzati degli accessi nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL). Una decisione che si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità e che riafferma un principio ormai consolidato: senza omologazione e senza taratura periodica, i verbali sono illegittimi.

La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da una cittadina avverso una serie di verbali per presunti accessi non autorizzati in ZTL. Il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione; l’appellante, rappresentata dall’avv. Francesco Paolo Cinquemani, ha quindi proposto appello articolando quattro motivi: mancata omologazione, mancata taratura, difetto di sottoscrizione e assenza dell’elemento soggettivo dell’illecito.

Omologazione e approvazione: due procedimenti non sovrapponibili

Il Tribunale accoglie l’appello muovendo da un presupposto chiaro: omologazione e approvazione non sono sinonimi. La sentenza richiama espressamente la Cassazione (ord. n. 10505/2024), secondo cui i due procedimenti rispondono a finalità e competenze differenti.

Il giudice palermitano riprende testualmente il principio:

“i procedimenti di approvazione e di omologazione […] non siano equipollenti, rispondendo a finalità, procedure e competenze differenti”.

L’omologazione è un procedimento tecnico‑metrologico, volto a verificare la conformità del dispositivo a standard rigorosi; l’approvazione, invece, è una mera autorizzazione amministrativa all’uso del sistema, priva di verifica tecnica approfondita.

Il Tribunale estende correttamente tale distinzione anche ai sistemi di rilevamento degli accessi ZTL, poiché anch’essi effettuano l’accertamento “in modo automatico e senza l’intervento diretto dell’agente accertatore”.

L’obbligo di taratura periodica

Richiamando la nota sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, il Tribunale ribadisce che dall’obbligo di omologazione discende la necessità di verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Il giudice cita una linea giurisprudenziale costante (Cass. 9645/2016; 35830/2021; 8694/2022; ord. 7374/2026), secondo cui, in caso di contestazione, l’onere della prova grava sull’Amministrazione: essa deve dimostrare sia l’omologazione sia la taratura periodica.

Nel caso concreto, il Comune ha prodotto soltanto i decreti ministeriali n. 359/2019 e n. 314/2020, relativi all’autorizzazione del sistema, ma non ha depositato alcuna certificazione di omologazione né alcuna prova della taratura periodica.

Il Tribunale osserva:

“In difetto di tale prova, non può ritenersi dimostrata l’affidabilità tecnica delle rilevazioni effettuate”.

L’omessa pronuncia del Giudice di Pace e la riforma integrale della sentenza

Il Giudice di Pace, secondo il Tribunale, ha omesso di pronunciarsi sul punto decisivo della taratura, incorrendo nel vizio denunciato dall’appellante. Da ciò deriva la riforma integrale della sentenza di primo grado e l’annullamento di tutti i verbali impugnati.

Il dispositivo è netto:

“annulla la sentenza n. 1273/2025 […] e conseguentemente annulla tutti i verbali di accertamento impugnati”.

Il Comune viene inoltre condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Un precedente rilevante per i procedimenti sulle ZTL

La decisione del Tribunale di Palermo si inserisce in un quadro giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha progressivamente rafforzato le garanzie a tutela degli utenti della strada nei procedimenti sanzionatori automatizzati.

Tre sono i punti di rilievo sistemico:

  1. Centralità dell’affidabilità tecnica: senza omologazione e taratura, il dato rilevato non può essere considerato attendibile.
  2. Onere probatorio in capo alla PA: non è il cittadino a dover dimostrare il malfunzionamento, ma l’Amministrazione a dover provare la piena regolarità del dispositivo.
  3. Applicabilità estesa alle ZTL: la giurisprudenza conferma che i principi elaborati per autovelox e tutor valgono anche per i sistemi di rilevamento accessi.

La sentenza rappresenta dunque un importante precedente per tutti i procedimenti relativi alle ZTL, soprattutto nei contesti, come quello cittadino, in cui i sistemi di controllo sono stati oggetto di contestazioni diffuse.

Francesco Paolo Cinquemani

*avvocato

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