Novità bilanci semplificati per gli ETS

Bilanci semplificati fino a 300 000 euro di entrate complessive per gli ETS privi di personalità giuridica, semplificazioni per gli enti con entrate complessive inferiori ai 60.000 euro, obbligo di bilancio di esercizio ordinario per tutti gli ETS personificali. Sono queste alcune delle importanti modifiche che dovrebbero riguardare l’art. IO del Codice del Temo settore in base al Ddl. contenente disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore approvato dalla Camera e trasmesso al Senato.

Con una modifica al comma 2 viene previsto che gli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica, con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 300 000 euro (oggi pan a 220 000) potrà essere redatto nella forma di rendiconto di cessa Crescerà quindi il numero degli enti, che, qualora non dotati di personalità giuridica, potranno ricorrere alla forma del rendiconto per cassa.

Una super semplificazione viene introdotta per i micro enti., cioè per gli enti che percepiscano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro nell’esercizio. In questo caso viene infatti previsto che il rendiconto per casse possa addirittura indicare le entrate e le uscite in forma aggregata. Pare plausibile ritenere che le aggregazioni riguarderanno le varie sezioni del rendiconto che attualmente dal lato entrate prevedono. entrate da attività di interesse generai, entrate da attività diverse; entrate da attività di raccolta fondi, entrate da attività finanziarie patrimoniali entrate di supporto generai, entrate da disinvestimenti o da flussi di capitali di terzi. Dal Iato delle uscite potrebbero invece essere aggregate: uscite da attività di interesse generale uscite da attività diverse; uscite da attività di raccolta fondi; uscite da attività finanziarie e patrimoniali; uscite di supporto generale; uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi da capitale di terzi.

Di estremo interesse è evidenziare che, qualora lo schema di decreto fosse approvato nella seguente veste, le semplificazioni riguarderebbero esclusivamente gli enti privi di personalità giuridica mentre gli enti personificati, a prescindere dalle loro dimensioni, sarebbero tenuti a redigere il bilancio di esercizio secondo i criteri di cui al comma 1 43. Essi, quindi, dovrebbero redigere il bilancio formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proverai e degli oneri, dell’ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Attualmente gli schemi di bilancio per gli ETS sono dettagliati dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020.

Le modifiche proposte sembrano assolutamente coerenti con le disposizioni di cui all’art. 22 comma 5 del CTS, che chiede agli enti personificati di verificare l’eventuale riduzione del patrimonio minimo a seguito di perdite tale riduzione ora potrà essere verificata attraverso lo Stato patrimoniale che, quindi, per gli ETS riconosciuti diverrebbe obbligatorio.

Una ulteriore novità riguarda i termini per la presentazione dei bilanci e dei rendiconti, i quali, ai sensi dell’art. 48 del Codice del Terzo settore, devono a oggi essere presentati al RUNTS indistintamente entro il 30 giugno di ogni anno. in pratica gli enti non commerciali con il bilancio non coincidente con l’esercizio solare, ad esempio r luglio 2023-30 giugno 2024. dovrebbero presentare il bilancio normalmente approvato nel mese di ottobre 2024 entro il 30 giugno 2025

Ora, la modifica normativa proposta prevede che il deposito di bilanci e rendiconti debba avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Quindi il termine del 30 giugno resterebbe solo per gli enti con esercizio coincidente con Fanno solare, mentre per gli enti con chiusura del bilancio ad esempio a giugno la presentazione dello stesso dovrebbe avvenire entro dicembre.

Infine, per gli enti che esercitino l’attività esclusivamente o principalmente in forma commercialo tenuti al deposito presso il Registro delle imprese, il deposito viene previsto entro 60 giorni dall’approvazione. La misura avvicinerebbe notevolmente le disposizioni per bilanci e rendiconti degli ETS alle norme previste per il deposito dei bilanci societari dall’art. 2429 c.c. e risolverebbe il problema del deposito ritardato per gli enti con bilancio a cavallo d’anno.

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