Risarcimenti stradali: la nuova linea della Cassazione rimette in gioco migliaia di cause pendenti e può fare ottenere molto di più

Risarcimenti stradali: la nuova linea della Cassazione rimette in gioco migliaia di cause pendenti e può fare ottenere molto di più

Chi resta ferito in un incidente stradale con conseguenze permanenti, quelle che i medici legali chiamano “lesioni macropermanenti”, sopra i 9 punti di invalidità, sa che il risarcimento non è mai una cifra scontata. Dipende da un fattore che pochi cittadini conoscono, le tabelle di calcolo che il giudice utilizzerà.

Per anni, in assenza di una tabella prevista dalla legge, i tribunali italiani hanno utilizzato le Tabelle del Tribunale di Milano, diventate lo standard nazionale di fatto.

Dal 5 marzo 2025, però, è entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale (TUN), introdotta dal d.P.R. 12/2025 in attuazione dell’art. 138 del Codice delle Assicurazioni. La TUN nasce con un obiettivo chiaro, garantire lo stesso risarcimento a parità di lesione in tutta Italia, evitando differenze tra tribunali.

Cosa succede agli incidenti avvenuti prima del 5 marzo 2025, ma con la causa ancora aperta?

Su questo punto, la Cassazione è intervenuta con una pronuncia che merita di essere spiegata, perché tocca chiunque abbia una causa di risarcimento ancora aperta.

Da un incidente stradale del 20 febbraio 2021 è nata la questione decisa dalla Cassazione. Il Tribunale di Milano, accortosi che l’uso dell’una o dell’altra tabella avrebbe portato a risultati economici molto diversi per la stessa vittima, ha sospeso il giudizio e ha chiesto direttamente alla Suprema Corte di sciogliere il dubbio.

La risposta della Cassazione

Con la sentenza n. 8630, depositata il 7 aprile 2026, la Terza Sezione Civile ha tracciato una linea netta ma articolata. Da un lato, esclude che la Tabella Unica Nazionale si applichi in modo retroattivo e automatico ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025. Dall’altro, afferma che i giudici devono comunque tenerla presente come parametro equitativo di riferimento anche per il passato, perché più aggiornata e più capace di garantire uniformità di trattamento tra vittime in tutta Italia. Il giudice resta libero di valutare il caso concreto, ma se decide di discostarsi dalla nuova tabella deve motivarlo espressamente.

Perché è una svolta e non un automatismo

Il dato più significativo è che la Cassazione apre alla possibilità di utilizzare la Tabella Unica Nazionale anche in ambiti che, formalmente, non le competerebbero: non solo sinistri stradali, ma in prospettiva anche altri casi di lesione della salute, inclusa la responsabilità sanitaria. Di fatto, la Corte spinge verso un unico criterio nazionale di valutazione del danno alla persona, superando la frammentazione tra le tabelle dei diversi tribunali che per anni ha creato disparità di trattamento a seconda di dove si radicava la causa.

Non basta citarla, va argomentata, spiegando perché nel caso concreto garantisce maggiore uniformità, rispecchia meglio il danno effettivo ed è più coerente con gli artt. 1226 e 2056 c.c.

Conclusioni

Se avete subito un incidente con lesioni permanenti significative e la vostra causa di risarcimento non si è ancora conclusa, anche se il sinistro risale a prima del marzo 2025, avete ora un argomento in più per chiedere che il calcolo del danno tenga conto dei valori aggiornati della Tabella Unica Nazionale, spesso più favorevoli delle vecchie tabelle milanesi. Vale la pena discuterne con il proprio legale prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, perché la scelta della tabella applicabile va sollecitata e argomentata in causa, non lasciata alla sola iniziativa del giudice.

Francesco Paolo Cinquemani

*avvocato

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